Abbiamo dovuto constatare che alcuni tribunali sono ideologicamente schierati a favore dell’ adozione gay.
Per esempio a Roma, hanno consentito l’adozione da parte del partner omosessuale del genitore biologico. La Cassazione ha ratificato.
Ma per fortuna non tutti i magistrati hanno perduto il senso del dovere di garantire il supremo interesse del minore e il rispetto della legge naturale che – ancora – si rispecchia nelle disposizioni vigenti in materia di adozione: adoptio naturam imitatur, l’adozione deve imitare la natura.
Perciò siamo lieti di apprendere che a Milano i giudici ancora ragionano secondo la legge e non secondo l’ideologia di moda al momento.
Sul sito del Centro Studi Rosario Livatino si possono leggere «due importanti e recenti sentenze, entrambe del Tribunale per i Minorenni di Milano: con la prima, la n. 261 depositata il 17 ottobre 2016, il TM rigetta una domanda incrociata di adozione ex art. 44 lett. d) della L. 184/1983 proposta, in relazione alla figlia biologica di ciascuna di esse, da due conviventi dello stesso sesso.
È una pronuncia – dalla motivazione articolata e approfondita – che, confrontandosi con decisioni della Corte EDU, oltre che della Cassazione, si pone in una prospettiva opposta al filone avviato dal Tribunale per i Minorenni di Roma, confermato dalla Corte di appello della Capitale, e quindi dal Giudice di legittimità: e lo fa dimostrando in modo chiaro e consequenziale che le conclusioni cui è pervenuto il TM Roma sono tutt’altro che obbligate.
La seconda sentenza, n. 268 depositata il 20 ottobre 2016, spiega perché l’art. 44 lett. B) della L. 184/1983 non è incostituzionale nella parte in cui non consente l’adozione anche al convivente del genitore (biologico o adottivo) del minore».
Redazione