A proposito della proposta di legge contro l’omofobia, il Presidente dei Giuristi per la Vita, Gianfranco Amato, ha sbugiardato in modo chiaro e semplice le dichiarazioni rilasciate al quotidiano online Giornalettismo di Ivan Scalfarotto. Come anche molti suoi seguaci sostengono, l’Onorevole ha detto che se passa la sua proposta di legge contro l’omofobia, chi esprime un’idea contraria al matrimonio omosessuale o alle unioni civili non rischia la galera perché – secondo lui – la legge Reale-Mancino non ha mai colpito le opinioni, e perché la costituzione protegge la libertà di pensiero e l’emendamento Verini esplicitamente fa salve le opinioni.
Sulla Nuova Bussola Quotidiana, come dicevamo, la risposta di Amato è chiara e argomentata (i lettori possono leggere lì le cronache giudiziarie in questione, ben dettagliate). Grazie alla “innocua” legge Reale – Mancino, l’attuale sindaco di Verona Flavio Tosi – insieme alla moglie Barbara e ai compagni di partito Matteo Bragantini, Enrico Corsi e Maurizio Filippi – sono stati condannati per aver partecipato a una campagna contro un campo nomadi abusivo; Emilio Giuliana, consigliere comunale di Trento, mentre lamentava il fatto che l’asilo situato nel campo nomadi non era frequentato dai bambini, e la mensa, invece, era pienamente utilizzata da tutti gli occupanti del campo, si è lasciato sfuggire espressioni come il fatto che gli zingari fossero dei delinquenti, animati da pigrizia, furore e vanità. Assolto dai giudici di merito è stato condannato dalla Cassazione per propaganda di idee discriminatrici, secondo la legge Mancino.
I casi esposti sono solo due dei più eclatanti, ma sufficienti a dimostrare che a discrezione dei giudici, secondo la legge vigente, sono state ritenute punibili “due condotte che rientrano nell’alveo della democrazia: in un caso, l’intervento di un consigliere comunale nell’assemblea cittadina, nell’altro, una raccolta di firme per una petizione, espressione di una democrazia partecipata, accompagnata da riunioni pubbliche”. .. “Il solo fatto che le idee fossero state manifestate pubblicamente è stato ritenuto sufficiente per integrare una “propaganda”. I giudici, in realtà, hanno analizzato le singole frasi per ricavare l’idea di fondo che muoveva chi le pronunciava”, sottolinea Amato: “Siamo ancora una volta allo “psicoreato” orwelliano“.
Qualora la Legge Mancino venisse estesa agli omosessuali e ai transessuali, i giudici continueranno ad applicarla allo stesso modo. “Ed è facile intuire – prosegue Amato – come essa verrà applicata nei confronti di coloro che, per esempio, invocano pubblicamente (propaganda) il divieto per gli omosessuali di accedere al diritto al matrimonio, all’adozione di minori, alla fecondazione artificiale, o nei confronti di coloro che ritengono l’omosessualità una «grave depravazione», citando le Sacre Scritture (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10), o considerano la stessa omosessualità come un insieme di atti «intrinsecamente disordinati», e «contrari alla legge naturale», poiché «precludono all’atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale» (art. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica). Si parlerà di «discriminazione», di «superiorità di un orientamento sessuale su un altro», di «affermazioni offensive», di «incitazione all’odio», secondo lo schema britannico dello ”hate speech”? Dipenderà dal giudice, e, quindi, secondo il noto adagio dei saggi romani «tot capitae, tot sententiae», il principio di legalità penale andrà a farsi benedire. In ogni caso, ci penserà la Suprema Corte di Cassazione a dire l’ultima parola. L’orientamento giurisprudenziale, come si è visto, appare inequivoco e chiarissimo. Purtroppo.”
Per quanto riguarda il cosiddetto emendamento Verini, esso recita «Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente».
Amato fa notare che “utilizzare concetti quali «odio», «discriminazione», «pluralismo delle idee», «libera opinione», che non sono definiti dal codice penale (e che vengono quindi rimessi alla libera valutazione del magistrato) è operazione giuridica tanto azzardata, quanto pericolosa sotto il profilo dello stesso art.21 della Costituzione“.
E fa un esempio molto chiaro:” la libera manifestazione delle opinioni è consentita purché non istighi all’odio. Ora, ricordare pubblicamente la dottrina cattolica nel punto in cui si ribadisce che «il peccato dei sodomiti è uno dei quattro peccati mortali che gridano al cielo» (art. 1867 del Catechismo della Chiesa Cattolica), e che destinano gli stessi omosessuali alla dannazione eterna, sarà considerato – come accade in Gran Bretagna – incitazione all’odio? Dipenderà dalla particolare sensibilità del giudice. Sostenere che l’eterosessualità ha una superiorità morale rispetto all’omosessualità, perché questa è una «grave depravazione» (art. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica) sarà considerato – come accade in Gran Bretagna – incitazione all’odio? Dipenderà dalla particolare sensibilità del giudice. Sostenere che gli omosessuali non possono e non devono accedere ad alcuni diritti, come il diritto al matrimonio e all’adozione di minori, a causa del loro orientamento sessuale, sarà considerato – come accade in Gran Bretagna – «discriminazione» e «incitazione all’odio»? Dipenderà dalla particolare sensibilità del giudice. L’esperienza anglosassone relativa al concetto di “hate speech” rende evidentissimi il rischio di rimettere all’interpretazione concetti non definiti dalla legge. E questo è il punto che Scalfarotto finge di ignorare“.
E ancora: “Oggi, ad esempio, chi sostenesse pubblicamente di essere contrario al matrimonio misto tra etnie diverse, o si battesse per introdurre tale divieto per legge, rischierebbe, proprio in virtù delle disposizioni normative della Legge Reale Mancino, la reclusione fino a un massimo di un anno e sei mesi se parlasse a titolo personale, fino ad un massimo di quattro anni se chi fa quell’affermazione partecipa a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che propugnato tali idee, e fino ad un massimo di sei anni se parlasse in qualità di presidente o dirigente di simili organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. Una volta estesa la Legge Reale Mancino agli omosessuali e ai transessuali, sono automaticamente estese tutte le relative conseguenze giuridiche”.
Del resto – ricorda Amato – già il Prof. Ferrando Mantovani, autorità indiscussa del diritto penale italiano, si era espresso sull’emendamento Verini (e sul sub emendamento Gitti), sostenendo che costituisce « l’espresso riconoscimento, da parte del legislatore, della pericolosità della suddetta normativa, innanzitutto [perché mina] il diritto di libera manifestazione del pensiero», e che si tratta di clausole inutili e/o illegittime, e/o vaghe, che comunque lasciano un’ampia – troppa – discrezionalità ai giudici che facciano parte di un sistema sostanzialmente democratico.
Redazione