17/09/2018

Positivismo e diritti umani: un matrimonio impossibile (Parte I)

È interessante osservare come il Novecento, il primo secolo che ha visto l’exploit delle risoluzioni internazionali a tutela dei diritti umani, abbia anche assistito alla moltiplicazione quasi inflazionistica di tali interventi: la colpa è del positivismo giuridico, quella corrente di pensiero che considera l’autorità statale come unica fonte possibile delle norme giuridiche, e non ammette altro diritto se non quello positivo (quello cioè posto dal legislatore).

Non c’è spazio, nel positivismo, per alcuna norma di diritto naturale che abbia la funzione di guidare il legislatore nell’attuazione della sua missione politica. È stato giustamente notato che «la difficoltà di definire naturali determinati diritti deriva dal fatto che essi non appaiono affatto universali, ma sono piuttosto connessi ad una determinata formazione storico-giuridica. La riprova più immediata di questa difficoltà è nell’estensione che il concetto di diritti umani ha avuto negli ultimi decenni. […] Non c’è spazio o momento della vita – infanzia, adolescenza, matrimonio, lavoro, età anziana, cultura, educazione, politica, giustizia, religione, ecc. – che non sia protetto da enunciazioni non prive di autentici virtuosismi. Nelle moderne carte costituzionali, e in quelle dei diritti umani, trova posto la tenerezza, con il diritto dei bambini all’amore, e al gioco, la garanzia della giustizia più raffinata nei rapporti di lavoro, fino a giungere alla tutela di minoranze cui si garantisce il diritto ad una bandiera che non stinga. Chiunque comprende che una tale estensione del concetto di diritto umano (oltre che fuoriuscire dalla dimensione giuridica) contraddice la sua pretesa naturalità» (C. Cardia, Genesi dei diritti umani, Torino 2003, pp. 4-5).

Ora, una simile tendenza è sintomo di un abuso del concetto di natura e, paradossalmente, deriva da un approccio al diritto di stampo positivistico che, proprio per aver sancito la negazione del diritto naturale, è privo di quei punti fermi materiali che permettono l’individuazione dei pochi ma fondamentali autentici diritti umani.

Si tratta di un aspetto da tenere in grande considerazione nella riflessione filosofica: mentre l’impostazione giusnaturalistica permette di conoscere con certezza il nucleo minimo e imprescindibile dei diritti naturali della persona, la politica positivistica, mancando del supporto materiale della natura umana, è costretta a ipertrofizzare quello formale della norma giuridica, per far sì che nessun ambito dell’esistenza sfugga alla regolamentazione.

Il risultato è appunto la moltiplicazione degli interventi normativi, finalizzata a ridurre il più possibile il rischio di una lacuna che lasci scoperta una determinata “area” da tutelare. È stata proprio questa deriva formalistica a contribuire al discredito di un giusnaturalismo che, con la Scuola del diritto naturale dei secoli XVII e XVIII, aveva già subìto abbondanti distorsioni «secondo un razionalismo deduttivo dimentico delle reali condizioni dell’esistenza umana e del progresso storico, pervenendo, se così si può dire, a una inflazione del diritto naturale, che in realtà serviva a giustificare certe istituzioni giuridiche che si erano venute formando. […] Chiunque voleva proporre una cosa come buona e auspicabile, doveva farne un’esigenza del diritto naturale […] e, come riferisce R. von Jhering, un giusnaturalista tedesco (A. Röder, 1806-1879) enumerò tutti i precetti di diritto naturale con tanta minuzia, che vi comprese quello di non porre domande imbarazzanti e frequenti, e quello di non entrare in una stanza senza farsi annunziare o “di portare una lunga barba”, finendo in definitiva per cancellare in maniera deleteria la distinzione tra diritto naturale e diritto positivo» (R. Pizzorni, La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d’Aquino, Bologna 2003, pp. 199-200).

Tornando al recente impegno internazionale in materia di diritti umani, è evidente il metodo positivistico che ne è alla base. Basti pensare ai due documenti dotati di maggiore generalità e risonanza: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU elaborata nel 1948 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000. In entrambi i casi, nonostante un’ispirazione formalmente giusnaturalistica, rintracciabile nei riferimenti ai diritti «inalienabili» e «universali», sostanzialmente l’approccio è di tipo positivistico perché manca qualunque indicazione del fondamento di tali diritti.

Vincenzo Gubitosi

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