«Da oggi, 27 Giugno, presso il Comune di Rapallo potrà essere firmata una proposta di legge di iniziativa popolare, dal nome "Un cuore che batte", per integrare uno degli articoli della Legge 194 del 1978», l’annuncio di Gianrenato De Gaetani, Referente del Circolo Territoriale del Tigullio di Pro Vita & Famiglia Onlus.
Nel dettaglio la proposta vuole introdurre il comma 1-bis all’articolo 14 della Legge, contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La proposta vuole aggiungere che: “Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza” ai sensi della legge, “è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso”.
Poiché il bimbo nel grembo materno non ha voce, potrà evidenziare la sua presenza alla mamma con il battito del proprio cuoricino. Non solo è una proposta a difesa del più debole, ma anche una opportunità della Donna di, consapevolmente, valutare anche ai sensi delle scelte di cui all’art 5 della L. 194/78, la possibilità di opzioni differenti dall’aborto, che, comunque resta autorizzato e consentito come da Legge
L’articolo richiamato:
LEGGE 22 MAGGIO 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.