21/08/2019

Silenzio-assenso sulla donazione di organi: pericolo di morte

Con il comunicato stampa n. 110 del 20 agosto 2019 il ministro Giulia Grillo ci informa trionfalmente che in materia di donazione di organi, ha firmato il regolamento sul Sistema informativo trapianti (Sit): « Un passaggio fondamentale per l’applicazione della legge sul silenzio-assenso»

Infatti, il ministro ha dato così attuazione alla legge n. 91 del 1° aprile 1999, che regola il principio del silenzio-assenso sulla donazione di organi, il che è male.

“Potranno così essere salvate molte più vite, ma per farlo i cittadini devono essere adeguatamente informati e consapevoli e per questo lanceremo una nuova campagna informativa” dichiara il ministro Grillo.

Ai tempi dell’autodeterminazione è molto strano (o forse bisognerebbe dire incoerente) che si promuova il principio del “;silenzio-assenso”.

Il silenzio – assenso  è tipico del diritto pubblico. E’ lo strumento introdotto in molti procedimenti amministrativi per ovviare all’inerzia della pubblica amministrazione: se non arriva risposta all’istanza del cittadino, essa dopo un certo tempo si presume accolta.

Nel diritto dei contratti, invece, dove la legge ci tiene al rispetto della volontà sovrana della persona, il principio “;chi tace acconsente” non vale. La volontà deve essere sempre espressa. La manifestazione di volontà può essere anche  tacita il che vuol dire che è fatta palese da un comportamento concludente. Un esempio di volontà espressa in modo tacito: non accetto formalmente la proposta di contratto, ma spedisco la merce di cui si è trattato.

L’unico caso in cui il silenzio vale come accettazione è previsto nell’art. 1333 c.c. quando chi tace accetta un contratto che per lui stesso non pone alcun obbligo.

Nel campo della donazione degli organi, dove si tratta di atti di disposizione del proprio corpo, la volontà del soggetto disponente dovrebbe essere massimamente tutelata (pensate che quando c’è un testamento la volontà del testatore è tanto tenuta in considerazione che può superare anche alcune ipotesi di nullità delle disposizioni, secondo il principio del favor testamenti).

Ciò vuol dire che in certe questioni la volontà non può essere presunta.

La donazione organi, poi, riguarda un momento particolarmente delicato della vita umana: quel momento in cui si passa dalla vita alla morte.

Dagli anni Sessanta la fame di successo e di profitto ha cancellato nei protocolli internazionali la definizione di morte naturale (cioè la cessazione di ogni attività fisiologica) ed è stato introdotto il falso concetto di morte cerebrale, morte a cuore battente, o a cuore fermo  (che è anche peggio). Perciò le persone che finiscono in coma rischiano di non risvegliarsi più a causa del prelievo degli organi per il trapianto (di casi di persone che si sono svegliate dal coma giusto in tempo  ce ne sono anche troppi. Ce ne sono stati di recente anche in Italia: guardate qui). Leggete qui  e qui. E soprattutto, leggete qui.

Perciò, il ministro Grillo che dice «Potranno così essere salvate molte più vite», si riferisce alle vite “di serie A” di quelli in attesa di ricevere il trapianto, ma non alle vite “di serie B”, di coloro che si trovano privi di coscienza, bisognosi di cure e che troppo spesso si risvegliano dal coma appena in tempo per evitare il prelievo!

Insomma, se uno scampa all’eutanasia che può essergli praticata  presumendo il’attualità del suo consenso, in base alla legge 219/17 sulle Dat, rischia di rimanere vittima del suo silenzio – assenso, perché magari distrattamente quando ha rinnovato la carta di identità non si è premurato di dare il suo diniego.

Francesca Romana Poleggi

[stampaBennerVeritaGif]

 

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