Tra le “grandi opere” ascrivibili a questo Governo e al Parlamento che lo sostiene, rientra senz’altro la depenalizzazione del reato di “atti osceni in luogo pubblico”.
Infatti, la Cassazione ha annullato la condanna della Corte di Appello a tre mesi di reclusione o alla multa di 3450€, comminata a Pietro L., di Catania.
L’uomo di 69 anni, «”dopo aver estratto il proprio membro” praticava “l’autoerotismo” davanti alle studentesse che frequentavano la cittadella universitaria nei pressi della quale lui si posizionava» (Panorama ne parla qui).
Il maniaco dovrà pagare solo una sanzione amministrativa di entità compresa tra i cinquemila e i trentamila euro. La sua fedina penale resta immacolata.
La norma che consente, quindi, ai maniaci danarosi di andarsi a masturbare in mezzo alla strada, o dove preferiscono, è contenuta nei decreti legislativi nn. 7 e 8 del gennaio 2016, di cui abbiamo parlato qui (a proposito del fatto che ha depenalizzato anche l’aborto clandestino).
Resta la fattispecie di reato solo se “il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano” (art. 527, secondo comma, c.p.)
La riforma cancellava in generale tutti i reati previsti da leggi speciali cui conseguivano solo sanzioni pecuniarie (multe o ammende), più qualcun altra fattispecie di reato come quella – appunto – di “atti osceni in luogo pubblico” ( art 527 c.p. ) e “atti contrari alla pubblica decenza” (726 c.p.).
Rispolveriamo un articolo del Quotidiano della P.A. per riassumere le novità più rilevanti che dall’inizio del corrente anno sono in vigore.
Non è più reato:
– le pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e 2 c.p.(conserva rilevanza penale l’ipotesi contemplata dal comma 3);
– l’ingiuria (art. 594 c.p.);
– la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
– l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.).
–la guida senza patente, ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada, sempre che non vi sia recidiva nel biennio, nel qual caso sarà comunque configurabile l’illecito penale;
– l’inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio concernenti l’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);
-alcuni delitti di contrabbando, di cui al D.P.R. n. 43/1973;
– l’emissione di assegno da parte di istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n. 1736/1933).
– rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.);
– abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;
– rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;
– l’omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro (art. 2, co. 1 bis d.l. n. 463/1983);
– le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);
In sostanza, ora tali condotte, se commesse dolosamente, obbligano al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e al pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria stabilita dalla legge.
Redazione