Jacopo Greco, capo di dipartimento per le risorse umane del Miur, ha inviato una circolare a tutti i dirigenti e agli Uffici scolastici regionali con cui ricorda che , con nota del 23 settembre u. s., il Garante della protezione dei dati personali, alla luce di numerose segnalazioni , ha invitato il Ministero a chiarire che non è consentito conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti.
Inoltre, anche nei confronti di coloro che sono obbligati all’esibizione del lasciapassare, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale.
Si precisa, inoltre, che anche la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111, la quale nell’ambito delle attività scolastiche consente una deroga
all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”, richiede per la propria operatività specifiche misure attuative che ancora non sono state emanate e che , come sottolineato anche dal Garante, dovranno contemperare le esigenze sanitarie con il rispetto della libertà individuale in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali, escludendo, perciò, l’identificabilità degli studenti
interessati, anche al fine di prevenire eventuali effetti discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla vaccinazione, con evidenti conseguenze sul piano educativo e sulla vita di relazione.
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