Enzo Pennetta ripercorre in modo scientifico gli effetti della pillola dei 5 giorni dopo , anche alla luce delle posizioni prese dall’EMA –di cui abbiamo parlato ieri– preannunciando come, qualora venissero accolte anche dall’AIFA si aprirebbero spazi per un’azione legale.
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Sono precisazioni importanti, la richiesta di un test di gravidanza che risulti negativo è infatti centrale per capire dove sia l’errore nella presa di posizione dell’Ema.
La richiesta di rendere disponibile la pillola dei 5 giorni dopo senza obbligo di ricetta, si basa infatti sulla sua inclusione nella categoria dei contraccettivi e più in generale di quei farmaci che non comportano rischi se assunti in modo inappropriato, come chiaramente indicato sul sito dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco):
Medicinali soggetti a prescrizione medica:
Sono quei farmaci che per alcune caratteristiche o per la modalità d’impiego potrebbero comportare dei rischi se usati in modo inappropriato. Sono venduti in farmacia e sono facilmente riconoscibili poiché riportano sulla confezione esterna la frase: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».
Il “modo inappropriato” nel caso dell’ulipristal sarebbe il caso in cui anziché prevenire l’ovulazione il farmaco venisse assunto a fecondazione avvenuta e impedisse l’impianto dell’embrione divenendo così da anticoncezionale ad abortivo. Il meccanismo d’azione anticoncezionale dell’ulipristal si basa infatti sullo spostamento di circa 5 giorni del momento dell’ovulazione in modo da non farla coincidere con la possibilità di fecondazione, come mostrato sul sito della casa produttrice del farmaco EllaOne:
Ma come invece affermato nel report dell’Ema sull’ulipristal (Procedure No. EMEA/H/C/001027), il farmaco agisce anche impedendo l’impianto dell’embrione nell’utero, fatto che rende la molecola un abortivo in caso di fecondazione avvenuta.
Ecco quindi spiegata la richiesta di un test di gravidanza negativo per poter somministrare la pillola dei 5 giorni dopo, una richiesta indispensabile per stabilire se il prodotto verrà assunto come anticoncezionale o come abortivo. La potenzialità abortiva dell’ulipristal rende evidentemente la richiesta di eliminare la prescrizione medica del tutto inaccoglibile e quindi il pronunciamento dell’Ema appare in tutta la sua evidente infondatezza.
Ma ecco che in modo analogo a quanto avvenuto nel caso del Norlevo, la pillola del giorno dopo, anche per l’ulipristal è stato modificato il foglietto illustrativo eliminando il riferimento alle capacità abortive. Ma perché solo adesso si è resa necessaria questa modifica? La risposta sta nel fatto che fino al 2011 l’effetto abortivo delle pillole del giorno dopo e dei 5 giorni dopo era mascherato ricorrendo al concetto del tutto inventato di pre-embrione, un concetto che negando lo status di embrione al prodotto del concepimento negava anche l’avvenuto aborto. Ma a cambiare questo stato di cose è intervenuta proprio a fine 2011 una sentenza della Corte di giustizia europea che ha stabilito l’inesistenza di un’entità chiamata pre-embrione:
Chiamata ad esprimersi sulla brevettabilità di procedimenti che utilizzano cellule staminali estratte da embrioni umani, la Corte di giustizia europea è andata oltre. E ha emesso una sentenza allargata alla «nozione di embrione umano che deve essere intesa in senso ampio». Dunque è vita nascente anche l’ ovulo fecondato. (Corriere della Sera 19 Ottobre 2011)
L’effetto abortivo dei farmaci levonorgestrel e ulipristal è stato dunque inizialmente negato ricorrendo al concetto di comodo di pre-embrione, poi una volta che la Corte di giustizia europea ha impedito questo stratagemma si proceduto ad ignorare del tutto l’effetto abortivo segnalando solo quello anticoncezionale. Questo è il modo di procedere dell’Ema?
Si tratta di una decisione che non solo è scorretta dal punto di vista dei regolamenti sui farmaci ma anche lesiva della stessa possibilità di scelta da parte delle donne alle quali verrebbe proposto un semplice anticoncezionale mettendole nella condizione di non sapere che potrebbero andare incontro ad un aborto.
In base a considerazioni di ordine scientifico e legale il pronunciamento dell’Ema è quindi da non tenere in alcun conto da parte dell’AIFA, e qualora esso venisse invece accolto si aprirebbero degli spazi per un’azione legale per la contestazione del reato di falso ideologico contro un tale provvedimento.
Enzo Pennetta
Fonte: Critica Scientifica