Che le “unioni civili” previste dal ddl Cirinnà abbiano ben poco di civile, l’abbiamo detto in diverse occasioni.
In questa intervista rilasciata da una illustre giurista a una radio privata (cattolica, a dispetto del nome!), possiamo leggere un riassunto dei difetti radicali e insuperabili del ddl in questione, in ogni sua parte.
Non è emendabile: anche a voler accettare una regolamentazione delle unioni civili come cosa altra rispetto al matrimonio (il che secondo questa Redazione non è possibile), il ddl Cirinnà non servirebbe allo scopo, ma creerebbe solo un mare di problemi applicativi ed interpretativi: un “pasticciaccio brutto” direbbe Gadda...
Nella seconda parte poi, violerebbe la libertà dei conviventi (anche eterosessuali) che – in quanto tali – non hanno alcuna intenzione di sottostare a vincoli (tipo l’obbligo del mantenimento) previsti dal matrimonio.
Ecco le domande poste da Alessandro Mariani e Andrea Cocco di Radio Giovani Arcobaleno all’avvocato Giovanna Arminio, collaboratrice del quotidiano “La Croce” e della rivista “Provita”: ha contribuito allo “Speciale utero in affitto” pubblicato nel mese di gennaio 2016 (qui è disponibile il file audio)
Unioni civili – “D’accordo, mi spieghi tutto come se avessi due anni”(dal film “Philadelphia”)
- Prima di addentrarci nel disegno di legge Cirinnà, esistono oggi diritti già riconosciuti dalla legge italiana alle coppie omosessuali?
Sul sito di Altroconsumo si trova una guida – curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle principali associazioni dei consumatori – che elenca alcuni dei diritti di cui sono titolari i conviventi (omosessuali ed eterosessuali). Il convivente ha diritto a: 1) iscriversi all’anagrafe della popolazione residente, 2) fare visita in carcere all’altro convivente se condannato o internato, 3) ottenere l’assegnazione della casa familiare in caso di affidamento dei figli, 4) chiedere l’emissione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari commessi dall’altro convivente, 5) essere scelto come amministratore di sostegno, 6) promuovere istanza di interdizione o inabilitazione, 7) accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, 8) ricevere le informazioni in materia di trapianti di organi che riguardano l’altro convivente, 9) subentrare nell’acquisto della casa popolare, 10) astenersi dall’andare a deporre nel processo penale se imputato è il convivente e soprattutto 11) assistere, visitare, conoscere ogni informazione, anche sensibile, in caso di qualsiasi malattia del convivente, tramite l’istituto della delega nell’ambito del consenso informato (i noti casi di cronaca denunciati da artisti famosi, ai quali sarebbe stata negata l’assistenza del compagno, sono pertanto dovuti ad ignoranza dei propri diritti – non si è semplicemente indicato il proprio garante – o malafede).
La Corte Costituzionale ha poi riconosciuto: 11) il subentro nel contratto di locazione del convivente in caso di morte del conduttore, 12) il diritto al risarcimento da illecito a seguito di morte del convivente, 13) l’applicazione ai conviventi delle norme sull’impresa familiare, 14) che dare beni e denaro al convivente deve considerarsi adempimento di un dovere morale e sociale e pertanto non è ripetibile, cioè non se ne può chieder la restituzione.
Per quanto riguarda i figli, la legge ha sancito la piena equiparazione tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio.
Infine, siccome non esiste il regime della comunione legale per i conviventi, i rapporti patrimoniali possono essere regolamentati tramite apposito contratto di convivenza e gli istituti già esistenti, come la donazione, la cessione a titolo transattivo previo riconoscimento dell’indebito arricchimento, la cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito, l’adempimento di obbligazione naturale, la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.; il trust.
Restano fuori: a) la riserva di legittima per la successione; b) la possibilità per i conviventi di adottare figli; c) la pensione di reversibilità.
Si tratta di diritti che esistono e possono essere riordinati nell’ambito di una legge quadro, eventualmente estendendo garanzie e tutele. Certamente non è giustificabile la costruzione di un modello alternativo di famiglia, a cui invece tende il d.d.l.
- Che cosa stabilisce il disegno di legge Cirinnà attualmente in discussione al Senato?
Innanzitutto è bene chiarire che attualmente sono presenti due diversi d.d.l.: uno adottato il 26 marzo 2015 dalla Commissione Giustizia, con discussione a luglio e presentazione degli emendamenti a settembre; l’altro, il n. 2081, assegnato alla Commissione Giustizia il 7 ottobre, ma mai esaminato o discusso. Il senatore Giovanardi insieme a 40 senatori ha presentato alla Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzioni, per violazione dell’articolo 72 della Costituzione, secondo il quale un d.d.l., prima di andare in Aula Senato, deve essere esaminato dalla Commissione Giustizia. Si tratta di un colpo di mano della maggioranza che, così facendo, impedisce di parlare agli esperti che hanno sollevato la questione della incostituzionalità e rilevato errori, contraddizioni e pasticci del d.d.l.
- Cosa si intende per unione civile? In cosa si distingue dal matrimonio?
Per espressa distinzione operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 2000, l’unione civile tra persone dello stesso sesso merita la tutela riservata alle specifiche formazioni sociali di cui parla l’articolo 2 della Costituzione e deve essere ben distinta dal matrimonio, che invece è l’istituto posto a fondamento della famiglia, intesa come società naturale preesistente, a cui la Repubblica riconosce appositi diritti e tutela costituzionale all’articolo 29, non a caso immediatamente seguito dall’articolo 30, che definisce i diritti e doveri verso i figli.
In realtà, il d.d.l. Cirinnà crea un’equiparazione di fatto tra i due istituti, introducendo a tutti gli effetti il matrimonio egualitario. L’unione civile si costituisce infatti tramite dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni con successiva registrazione nell’archivio dello stato civile. Sono poi richiamate le norme che riguardano il matrimonio su: cause impeditive, dichiarazione di morte presunta del coniuge, nullità (articoli da 117 a 129 bis c.c.), assunzione del cognome comune, acquisizione di diritti e doveri tra le parti, obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare, fissazione della residenza comune, fondo patrimoniale, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, impresa familiare, obblighi alimentari, divieto di costituzione di dote, ordini di protezione contro abusi familiari, amministratore di sostegno, interdizione e inabilitazione ed infine diritti successori.
Ma la norma che realizza la totale equiparazione tra unioni civili e matrimonio è l’articolo 3 intitolato “diritti e doveri derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Il 4° comma stabilisce infatti che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (espressamente indicate nella legge) e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
- Il d.d.l. Cirinnà è incostituzionale o no?
Il dubbio di incostituzionalità del d.d.l. – posto anche dal Presidente della Repubblica Mattarella – è più che fondato perché la Corte Costituzionale, nella famosa sentenza n. 138/2000, afferma proprio che l’istituto del matrimonio si riferisce soltanto all’unione stabile di un uomo e di una donna e postula la diversità di sesso, nel quadro di “una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio”; viceversa l’unione omosessuale rientra nell’ambito delle “formazioni sociali” tutelate dall’articolo 2 della Costituzione, che il Parlamento può decidere di riconoscere o tutelare senza però alcuna forma di equiparazione con il matrimonio, unico istituto idoneo a tutelare e promuovere la famiglia, intesa come “società naturale” preesistente allo Stato che si limita a riconoscerne i diritti originari.
La Corte Costituzionale precisa che la nozione di matrimonio riconosciuta dal nostro ordinamento tuttora stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso e richiama l’articolo 143 del codice civile dice secondo il quale “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”; ed ancora il secondo comma afferma il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, formulato proprio con l’intento di attribuire alla donna pari dignità e diritti. Infine, che il legislatore intendesse riferirsi al matrimonio tra uomo e donna, inteso come luogo naturale nel quale allevare i figli, è dimostrato anche dal fatto che il successivo articolo 30 della Costituzione si occupa proprio della tutela della prole.
- Che cos’è la stepchild adoption? In cosa si differenzia dall’adozione vera e propria?
La stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio naturale del partner, è introdotta dall’articolo 5 del d.d.l. che modifica l’articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale verrebbe a suonare così: “I minori possono essere adottati anche…dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile”.
Non si tratta dell’adozione piena, quella cioè che presuppone lo stato di abbandono del bambino, ma appunto dell’adozione in casi particolari, pensata per estendere la genitorialità nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Per intenderci, la situazione classica è quella della vedova o della donna singola il cui figlio è orfano o non riconosciuto dal padre naturale che, in caso di matrimonio della madre, può essere adottato dal marito di lei.
La giurisprudenza ha poi esteso questa possibilità ai conviventi e ai singoli, ai quali rimane preclusa l’adozione piena, cioè quella in cui il bambino è in stato di abbandono, riservata alle coppie sposate.
La stepchild adoption è già stata introdotta dal Tribunale di Roma che, con sentenza del 29/08/2014, ha accolto la domanda di adozione in favore della compagna della madre biologica, stabilendo di avere così deciso in applicazione del principio di uguaglianza, cioè per evitare che la richiedente venga discriminata in ragione dell’orientamento sessuale.
- Ma che cos’è il principio di non discriminazione?
Se avete l’opportunità andate a guardare “Philadelphia”, un bel film del 1992, in cui il brillante avvocato Andrew Beckett viene licenziato dal prestigioso studio per cui lavora, perché malato di Aids e omosessuale. Ecco l’essenza della discriminazione: un diritto individuale (diritto al lavoro) leso per la propria condizione personale, cioè la malattia e l’orientamento sessuale.
Il desiderio di adottare, invece, non è un diritto individuale, perché l’adozione è un istituto posto esclusivamente a tutela del bambino. La circostanza che la coppia adottante superi, attraverso l’adozione, il problema dell’impossibilità di avere figli, è solo incidentale e secondaria.
La stepchild adoption finisce per violare diritti primari del minore riconosciuti a livello nazionale ed internazionale: secondo l’articolo 7 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 “Il fanciullo ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi”; per il principio n. 6 della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959 “Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre”; il diritto di conoscere le proprie origini (potere rispondere alla domanda “chi sono io?, da dove vengo?”).
Non è accettabile che si consideri lecita la programmazione di essere umani privi del padre o della madre al solo scopo di soddisfare il desiderio degli adulti di avere un figlio.
Mi piacerebbe fosse chiara la differenza tra il diritto – sacrosanto – del lavoratore omosessuale a non essere discriminato sul posto di lavoro e il diritto di cui diventerebbe titolare con l’introduzione della stepchild adoption, che coinvolge a sua volta un bambino, cioè un soggetto a favore del quale sono predisposte quelle tutele di cui bisogna tenere conto.
- Come fanno le coppie omosessuali composte da due donne o da due uomini a diventare genitori?
Nella coppia omosessuale composta da due donne, una delle due ricorre alla inseminazione artificiale usufruendo del seme di un donatore anonimo, nella maggior parte dei casi straniero.
Nella coppia omosessuale formata da due uomini, si usa il seme di uno dei due (o si mescola quello di entrambi come nel caso famoso del cantante Elton John), lo si fa fecondare con l’ovulo di Tizia (donatrice) e si impianta l’embrione nell’utero di Caia, che porterà avanti la gravidanza e, dopo avere partorito, consegnerà il figlio alla coppia committente, cioè coloro i quali per contratto (il contratto di maternità surrogata) otterranno il bambino, figlio biologico di uno dei due.
Quest’ultimo appena descritta è il cosiddetto utero in affitto ed è evidente che la stepchild adoption apre o legittima la pratica fatta all’estero, attraverso un fenomeno che il Dipartimento diritti dei cittadini e affari costituzionali presso il Parlamento Europeo, ha definito “turismo procreativo”: i genitori committenti (si chiamano così perché commissionano l’affare, cioè il bambino) si recano in un altro paese, dove i contratti di maternità surrogata sono ammessi o risultano agevolati o meno onerosi o dove le madri surroganti chiedono un compenso più basso.
Per la verità la coppia, di solito, prima contrae “matrimonio” dove questo è ammesso e poi va alla ricerca del paese in cui affittare l’utero, scegliendolo ovviamente a seconda delle disponibilità economiche; quindi rientra a casa propria chiedendo il riconoscimento di ciò che si è fatto all’estero.
Dove la pratica è ammessa esistono agenzie specializzate che, come sappiamo, curano i clienti nel corso di ogni fase e muovono un business milionario.
All’utero in affitto ricorrono in prevalenza coppie eterosessuali. Quando vi ricorrono le coppie dello spesso stesso, però, il risultato è in più quello che il bambino viene privato sin dalla nascita e per sempre della madre o del padre.
La pratica ha assunto dei connotati così drammatici che il 2 febbraio scorso si è tenuta a Parigi la Conferenza per l’abolizione della maternità surrogata, a cui hanno partecipato – sotto la presidenza di Laurence Dumont, deputata socialista – studiose, lesbiche, femministe, giornaliste e donne attive in politiche.
- L’utero in affitto è vietato in Italia?
L’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), stabilisce che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.
Il legislatore italiano da una parte vieta la pratica e, dall’altra permette che la stessa condotta, se realizzata all’estero, produca di fatto effetti giuridici nel nostro paese: basterebbe rispettare il principio di non contraddizione interno all’ordinamento giuridico e rinunciare alla stepchild adoption perché non c’è alcun dubbio sul fatto che l’adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale composta da due uomini legittimi l’utero in affitto fatto all’estero, come ha dichiarato a “Le iene” il senatore Lo Giudice, peraltro firmatario del d.d.l.
- Perché un cittadino o una coppia di italiani che ricorrono all’utero in affitto all’estero non sono puniti quando rientrano nel nostro paese?
I giudici in Italia si sono finora mossi con atteggiamento sicuramente favorevole e benevolo nei confronti di tutte le tematiche connesse a unioni civili e stepchil adoption, esercitando anche un’indebita pressione sul Parlamento.
In estrema sintesi i tribunali italiani ritengono che la legge n. 40 vieta la maternità surrogata, ma il suo ambito di applicazione è circoscritto alle sole condotte commesse in Italia. Essendoci a tutti gli effetti un vuoto normativo (perché il legislatore non ha esteso la punibilità anche ai reati commessi all’estero), i giudici che si sono già pronunciati hanno rilevato che questa lacuna può essere legittimamente colmata in via interpretativa, appunto in senso favorevole a chi ricorre all’utero in affitto all’estero.
In particolare fanno ricorso ai principi elaborati dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, che ritiene prevalente il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata (essere riconosciuti figli dei genitori committenti che hanno fatto ricorso all’estero alla surrogazione di maternità) e non il diritto ad essere allevato dalla propria madre, il diritto a non essere oggetto di contratto di maternità surrogata, il diritto a conoscere le proprie origini. Il che è tutto dire.
- Si dice che i bambini già nati con queste tecniche sarebbero privi di tutela e senza la stepchild adoption rimarrebbero senza uno dei due genitori. Cosa si dovrebbe fare per loro?
Innanzitutto lo Stato non può diventare complice di chi ricorre a una pratica illecita. Esistono persone che hanno inteso la libertà di vivere la propria omosessualità (assolutamente legittima) fino al punto di programmare – in modo volontario e consapevole – la nascita di bambini orfani di padre (nel caso di coppia lesbica) o madre (nel caso di coppia gay). Il passo successivo sarebbe dotare questi bambini di un’altra “madre” o di un altro “padre”. Si tratta di una distorsione della realtà, che nasconde invece l’intenzione di ridisegnare un nuovo modello di famiglia, in cui la madre o il padre “non esistono” o diventano “concetti antropologici” sostituibili con chiunque viva con loro.
Attualmente esistono circa 528 bambini che vivono all’interno di famiglie cosiddette arcobaleno. Questi bambini hanno un genitore naturale e sono stati privati dell’altro genitore. Nella malaugurata ipotesi che uno venisse a mancare, il tribunale per i minorenni competente valuterà se il convivente del genitore (indipendentemente dal fatto che sia il compagno o la compagna omosessuale, ma per il semplice fatto che ha instaurato una relazione affettiva con il minore) sia la persona più idonea ad assicurare il benessere del bambino.
- Il d.d.l Cirinnà riguarda anche le coppie conviventi eterosessuali?
Mentre il capo I del d.d.l. si occupa delle unioni civili formalizzate e registrate, il capo II riguarda le convivenze di fatto, sia eterosessuale che omosessuale.
I conviventi di fatto non acquistano nulla di nuovo, in quanto vengono riportati i diritti e doveri già riconosciuti, che però con il d.d.l. diventerebbero automatici, prescindendo dalla loro volontà: una scelta troppo radicale che comprime la libertà di chi non vuole impegnarsi, per ragioni che lo Stato deve rispettare. Chi vorrà assumersi un obbligo verso l’altro, avrà, dopo l’approvazione della legge, tutte le possibilità: matrimonio per gli eterosessuali, unione civile per omosessuali; contratto di convivenza per gli eterosessuali e per gli omosessuali.
Chi non vorrà impegnarsi, invece, non avrà via d’uscita, giacchè la legge impone diritti e doveri, compreso, in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di legge, il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento o gli alimenti, per un periodo determinato proporzionato alla durata della convivenza.
In pratica un simil-matrimonio che toglie ogni possibilità di scegliere forme di convivenza da cui non scaturiscano diritti e obblighi.
- Quali sono gli altri aspetti problematici del d.d.l. Cirinnà ?
Abbiamo già detto dell’incostituzionalità del d.d.l. per l’introduzione di unioni civili che sono un simil-matrimonio e della stepchild adoption. Vediamo di sintetizzare gli altri aspetti problematici:
- Il d.d.l. attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità alle coppie che formano un unione civile, ma non ai conviventi eterosessuali (circa un milione e mezzo di coppie, molte dei quali con figli). E non dimentichiamo che l’istituto nasce per tutelare la donna casalinga che ha dedicato la sua vita alla cura dei figli e, alla morte del marito, si troverebbe priva di mezzi di sostentamento per sé e spesso anche per la prole. Senza dimenticare il problema della sostenibilità dei relativi costi per lo stato sociale.
- L’articolo 3 del d.d.l. al comma n. 4 afferma: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (espressamente indicate nella legge) e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” Da queste norme è escluso solo il Titolo II della legge sull’adozione (cioè l’adozione riservata alle coppie coniugate), quindi se passasse il d.d.l le coppie omosessuali potrebbero accedere anche agli istituti dell’affidamento, dell’adozione internazionale e dell’adozione in casi particolari, proprio perché non sono stati esclusi i titoli della legge dove questi istituti sono disciplinati. Tutto questo nel silenzio generale.
- Alle unioni civili si applicano gli articoli sulla nullità del matrimonio, tra cui l’articolo 122 del codice civile, il quale stabilisce che il matrimonio (e quindi l’unione civile) è nullo se uno dei coniugi commette un errore essenziale sulle qualità personali del partner, tra i quali rientra la deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale, cioè l’omosessualità. Quindi l’unione civile sarebbe potenzialmente nulla per l’omosessualità del partner. In tutta fretta il senatore Giuseppe Lumia ha presentato un emendamento per correggere il grossolano errore.
Insomma il copia-incolla delle norme sul matrimonio ha prodotto questi mostri giuridici. Il d.d.l. Cirinnà è un gran pasticcio, frutto dell’ideologia applicata al diritto.