La Corte Costituzionale – come riporta un comunicato stampa di oggi, 24 luglio 2023 – ha sancito, con un pronunciamento, la irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione di un ovulo con il suo sperma. Quindi, nella questione di merito da cui è nato il ricorso, la donna può chiedere di farsi impiantare un embrione surgelato anche dopo che lei e il titolare dello sperma con cui è stato fecondato l'ovulo abbiano divorziato.
Nella sua sentenza, la Corte Costituzionale parla espressamente e lo fa più volte della «dignità dell’embrione». E lo fa anche accostando tale dignità ad altri diritti. Si legge infatti di dover tutelare la salute psicofisica della donna e la sua libertà di autodeterminazione a diventare madre; la libertà di autodeterminazione dell’uomo a non divenire padre; i diritti del nato a seguito di fecondazione artificiale, appunto, «la dignità dell’embrione».
Se, però, si afferma l’esistenza di una «dignità dell’embrione», è altrettanto vero che questa dignità esiste sempre e per qualsiasi embrione. Dunque, dov'è la «dignità dell'embrione» quando si consente di assemblarlo, smembrarlo, scartarlo, e surgelarlo proprio con la fecondazione artificiale, che è una procedura volta a cosificare e mercificare i bambini?
E in caso di aborto, di qualsiasi aborto, cara Corte Costituzionale, dove è la «dignità dell’embrione»?
Fonte: Corte Costituzionale