Abbiamo toccato più volte, sia su questo portale, sia sulla nostra rivista mensile, il delicato problema della donazione organi da pazienti clinicamente morti, ma con cuore battente.
Abbiamo visto che all’estero spesso si verificano degli abusi: non parliamo della Cina, dove le condanne a morte si eseguono anche in vista degli organi da espiantare da un condannato, piuttosto che da un altro. Anche nei Paesi cosiddetti civili, capitano a volte episodi che fanno raggelare il sangue.
E’ vero che a volte le agenzie di stampa non riportano le notizie in modo corretto, ma laddove la mentalità eutanasica è più diffusa e più spinta e laddove esiste anche la possibilità di commerciare (e lucrare) sugli organi umani, accade che il paziente venga dichiarato morto con una sospetta facilità. Già in passato la Professoressa Brambilla ci ha garantito che ciò in Italia non accade.
Ora, partendo dall’assunto che siamo contrari radicalmente ed eticamente sia all’eutanasia che al suicidio assistito, stringiamo il nostro campo d’indagine al problema stretto della donazione degli organi: questa Redazione è convinta che è lecito prelevare organi vitali per il trapianto solo se si ha la certezza morale che il donatore sia realmente morto.
E il problema è tutto qui: come e chi può accertare che il “morto sia morto”?
Lasciamo la parola ai medici, ai tecnici, per riaprire con questo e il prossimo articolo il dibattito dal punto di vista scientifico: questi due articoli, da mettere a confronto, sono scritti da due medici, ambedue contrari all’eutanasia.
Qui scrive il dott. Mariangelo Cossolini, Direttore dell’U.S.S.D. Coordinamento Prelievo e Trapianto d’organi e Tessuti, Area della Provincia di Bergamo, Progetti di Cooperazione Internazionale, Staff della Direzione Sanitaria Aziendale A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII, di Bergamo.
Credo che la possibilità di scegliere se rifiutare cure inutili e non finalizzate ad un risultato terapeuticamente utile e certo sia una opportunità da offrire al cittadino.
I medici hanno il dovere di non utilizzare l’accanimento terapeutico e hanno il dovere, laddove non ci sia più spazio per le cure, di utilizzare tutti gli strumenti e le capacità per lenire il dolore e la sofferenza accompagnando il paziente giunto alla fine del suo viaggio nel modo migliore possibile togliendogli inutili sofferenze.
I cittadini dovrebbero effettuare questa scelta di fine vita personalmente, come personalmente, dopo essere stati accuratamente informati, possono decidere se assumere un farmaco o no, sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico proposto, se in possesso delle proprie facoltà mentali. Nella scelta del fine vita potrebbe essere ricompresa la volontà o meno di donazione di organi e tessuti, evitando in tal caso una scelta interpretativa molto difficile e dolorosa da parte della famiglia che sta elaborando un lutto.
Vorrei cercare di fare un po di chiarezza su un argomento delicato e difficile quale il tema della donazione di organi e tessuti fornendo il mio contributo di esperienza nel settore.
Decreto 22 agosto 1994 , n. 582 – Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte
– Il testo dell’art. 2 della legge n. 578/1993 e’ il seguente: “Art. 2 (Accertamento di morte). – 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed e’ accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
Per cui negli ospedali Italiani l’accertamento di morte, obbligatorio indipendentemente da eventuale volontà di donazione di organi e tessuti, deve essere effettuato con 2 modalità diverse a secondo che la causa della morte sia stata l’arresto del cuore o il danno irreversibile del cervello. La morte è una sola, sono 2 le modalità della stessa, cioè causata da arresto del cuore o dal danno cerebrale.
Dopo l’accertamento di morte è possibile la scelta di donazione di organi e tessuti.
I trapianti sono gratuiti per i cittadini e sono effettuati solo ed esclusivamente da alcuni ospedali pubblici autorizzati con rinnovo quadriennale a tale attività.
Non ci sono interessi di lucro per l’effettuazione dei trapianti che sono attività erogata gratuitamente dal SSN e non prevedono risorse aggiuntive per il personale che li effettua in quanto vengono eseguiti durante il normale orario di servizio e/o in emergenza urgenza come qualsiasi altro intervento e cura. Non vi è quindi interesse economico alcuno a prelevare organi a tutti i costi, ma solo l’opportunità di salvare altre vite utilizzando organi che non servono più alla persona deceduta.
Che cos’è la “morte cerebrale”? Quando un individuo viene colpito da una grave e irreversibile lesione cerebrale, si verifica una condizione clinica definita morte a causa di una lesione cerebrale che è caratterizzata dalla totale perdita di tutte le funzioni cerebrali e viene documentata inequivocabilmente sia con accertamenti clinici che strumentali.
1. Come viene accertata la morte cerebrale? Vengono utilizzati dei criteri clinici e strumentali per verificare che la situazione clinica della persona che si trova in “morte cerebrale” presenti le seguenti condizioni:
– la causa del danno cerebrale deve essere dovuta ad una malattia organica nota ed irreversibile
– assenza di qualunque attività elettrica cerebrale rilevata dall’elettroencefalogramma (EEG piatto)
– assenza di tutti i riflessi che partono direttamente dal cervello, di respiro spontaneo e di reazione agli stimoli dolorifici
– assenza del flusso cerebrale ematico in tutti i casi previsti dalla legge
Lo stato di morte cerebrale viene identificato da un medico rianimatore ed accertato da un collegio di tre medici: un anestesista-rianimatore, un neurologo, un medico legale. Il collegio medico verifica e certifica il perdurare delle condizioni che hanno determinato la morte per un periodo di 6 ore.
2. Il coma è sinonimo di morte cerebrale? Un danno di una certa entità di parte o di tutto il cervello comporta che le cellule nervose smettono momentaneamente di funzionare e si ha il quadro clinico definito coma. Il coma è la perdita più o meno prolungata dello stato di coscienza, cioè assenza della consapevolezza di sé e dell’ambiente anche dopo la stimolazione esterna, mentre permangono quelle funzioni cerebrali deputate al mantenimento della vita. Una persona resta nello stato di coma sino a che il danno non è riparato. La morte cerebrale, al contrario del coma, si identifica con la perdita totale ed irreversibile di tutte le funzioni cerebrali e non è possibile rilevare alcuna attività vitale. Non è quindi possibile confondere il coma con la morte cerebrale.
3. Come vengono assegnati gli organi? L’assegnazione degli organi viene effettuata presso il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti da un programma che individua nelle liste di attesa dei diversi centri di trapianto i soggetti che risultano più compatibili sulla base delle caratteristiche cliniche ed immunologiche del donatore.
4. Si paga per ricevere un trapianto? No, è illegale comprare o vendere organi umani. La donazione degli organi è sempre gratuita e anonima. I costi del trasporto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale
5. Ma quanto può vivere un paziente trapiantato? Grazie ai nuovi farmaci immunosoppressivi che hanno ridotto il rischio del rigetto acuto, la durata di un trapianto è ormai molto lunga. Sono infatti ormai numerosi i pazienti che hanno superato i 20 anni di trapianto e che conducono una vita normale. Le giovani donne trapiantate possono avere figli e portare a termine una gravidanza senza problemi.
6. Esiste un limite di età per donare gli organi e i tessuti? Non ci sono limiti di età: si possono prelevare e trapiantare organi con successo, cornee, reni e fegato da donatori di età superiore a 80 anni.
7. Le principali religioni come affrontano il problema della donazione degli organi? Tutte le grandi religioni sono favorevoli al prelievo degli organi in quanto lo considerano un grande atto di solidarietà umana.
– CRISTIANESIMO: in diverse occasioni i Pontefici si sono pronunciati in modo favorevole nei confronti della donazione degli organi in quanto essa offre ‘una possibilità di salute e perfino di vita a malati talvolta privi di speranza’. Nel Nuovo Catechismo Cattolico si può leggere ‘il dono gratuito di organi dopo la morte è legittimo e può essere meritorio’ (sett. 1997, 2301).
– Papa Giovanni Paolo II in occasione del XVIII Congresso Internazionale della Transplantation Society ha affermato che il trapianto degli organi è una grande conquista per la scienza ed è uno strumento prezioso per salvare vite umane.
– EBRAISMO: ritiene che se è possibile donare un organo per salvare la vita di una persona è obbligatorio farlo in quanto la vita è un dono di Dio ed il prelievo degli organi ha, pertanto, priorità sul mantenimento della santità del corpo del donatore.
– ISLAMISMO: ammette la donazione degli organi da parte dei donatori che abbiano dato in anticipo il proprio consenso.
8. Che cosa stabilisce la nuova legge sui trapianti? La Legge n° 91, ‘Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti’, prevede che ad ogni cittadino sia notificata la richiesta di manifestare la propria volontà sulla donazione degli organi e tessuti dopo la morte in base al principio del silenzio-assenso informato.
Secondo questo principio sono considerati DONATORI coloro i quali esprimono la loro Volontà Positiva in merito alla donazione e NON DONATORI colori che invece manifestano la loro Volontà Negativa.
I cittadini che, sebbene informati, non esprimono alcuna scelta, sono considerati DONATORI in quanto il loro silenzio viene interpretato come tacito assenso alla donazione. Infine coloro i quali non avranno ricevuto alcuna notifica sono considerati dei NON DONATORI.
Le Aziende Sanitarie notificheranno ad ogni loro assistito la richiesta di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti dopo la morte quando sarà stata realizzata l’anagrafe informatizzata. Le dichiarazioni di volontà consegnate al medico di famiglia o presso le Aziende Sanitarie locali verranno registrate nell’archivio nazionale del Centro Nazionale per i Trapianti. In questa prima fase transitoria, tuttavia viene adottato il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO in base al quale nei casi in cui il potenziale donatore non abbia espresso in vita una scelta (Positiva o Negativa) i familiari (coniuge, convivente moreuxorio, figli, genitori) hanno la possibilità di opporsi al prelievo degli organi.
9. Come deve essere espressa la dichiarazione di volontà? La dichiarazione di volontà è valida se contiene i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), n° del documento, data e firma. Qualunque nota scritta che riporti quanto indicato è da considerarsi valida. Ogni cittadino, in attesa di ricevere dalla propria Azienda Sanitaria la notifica, potrà utilizzare come dichiarazione di volontà, qualsiasi tessera o altra nota scritta contenente i dati sopra elencati e potrà portarla con sé assieme ai propri documenti oppure consegnarla agli sportelli della propria Azienda Sanitaria. Questa tessera NON deve essere considerata come una notifica e la sua compilazione NON è un obbligo. Essa rappresenta un modo semplice per invitare tutti noi ad una scelta consapevole, a parlare di donazione in famiglia in un clima di serena discussione.
10. Quando può essere eseguito il prelievo degli organi? L’individuo di cui viene accertata la morte cerebrale può essere:
– un soggetto che ha espresso in vita la Volontà Positiva alla donazione ed in questo caso i familiari NON possono opporsi al prelievo a meno che non presentino una dichiarazione successiva e contraria firmata dal potenziale donatore
– un soggetto che ha espresso in vita la Volontà Negativa alla donazione ed in questo caso il prelievo NON viene effettuato
– un soggetto che in vita NON ha espresso alcuna volontà ed in questo caso il prelievo è consentito se, come avviene oggi in base alla vecchia normativa, i familiari non si oppongono.
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Molti media riportano peraltro notizie distorte, battute da Agenzie e non approfondite per ragioni di tempo, ma anche per una ignoranza degli aspetti tecnici da parte dei giornalisti.
Approfondendo i casi descritti di improbabili risvegli di persone accertate come morte, si evince infatti che le notizie riportate non corrispondevano ai fatti. Nessun morto accertato (se con rigoroso criterio come in Italia) è mai risorto, mentre può esservi qualche problema nei decessi al domicilio dove, non essendoci la possibilità di verifiche con esami strumentali, la Legge permette il seppellimento SOLO dopo 24 ore dall’evento morte.
Il caso citato in questo articolo, che ho avuto modo di approfondire, era stato un errore di comunicazione con la famiglia: i medici ancora prima della certezza della morte, in un momento di aggravamento delle condizioni, avevano proposto, SBAGLIANDO, la donazione degli organi, con inopportuna tempistica, credendo che la ragazza si sarebbe avviata verso la morte. L’errore è stato poi riconosciuto dai medici e dalla Direzione dell’ospedale che hanno anche risarcito poi la famiglia, anche se il rapporto di fiducia era poi ovviamente venuto a mancare.
E’ importante fare chiarezza e corretta informazione per consentire ai cittadini di scegliere, non solo se donare gli organi a fine vita, ma anche di accettare o meno una terapia e poter essere accompagnati nel viaggio finale, senza ovviamente eutanasia che secondo il mio punto di vista non è etica.
Mariangelo Cossolini