04/07/2019

Eutanasia, audizioni alla Camera: «Pericoloso parlare di autodeterminazione»

Continuano alla Camera dei Deputati le audizioni per esaminare le proposte di legge in materia di eutanasia. Da sottolineare, nel dettaglio, gli interventi di due esponenti del Centro Studi Livatino, l’associazione di giuristi che si occupa di tematiche come il diritto alla vita, la famiglia e la libertà religiosa in un’ottica di coerenza con il diritto naturale.

Lo scorso 25 giugno, infatti, su richiesta delle Commissioni riunite della Camera, Giustizia e Affari sociali, hanno svolto delle audizioni il procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Napoli nord, Domenico Airoma e il professore associato di Diritto penale all’Università degli Studi Europea di Roma Carmelo Leotta.

Airoma ha illustrato e ricordato ai deputati presenti l’ordinanza del 16 novembre 2018 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati «tracciati confini ben precisi» che «non possono essere elusi dal legislatore». La Corte, infatti, ha in passato ricordato come la punibilità dell’aiuto al suicidio ha rilevanza costituzionale ed è «inscindibilmente connessa alla dignità umana». Per Airoma, quindi, la stessa Carta fondamentale del nostro Paese indica come qualsiasi intervento di riforma sul tema dell’eutanasia non potrà mai «incidere sulla rilevanza penale» delle condotte di chi istiga o dà supporto al suicidio. Il procuratore si è inoltre espresso sulla questione molto dibattuta, e spesso portata avanti da ambienti radicali, dell’autodeterminazione di ogni persona. «In questa materia», ha affermato Airoma, «non solo è fuori luogo ma è pericolosamente fuorviante fare appello all’autodeterminazione individuale». Un concetto avallato dal fatto che, per quanto riguarda il bene della vita non si può «parlare di un’autodeterminazione senza limiti».

Il bene della vita, infatti, non è disponibile e, riassumendo la posizione della Corte così come commentata da Airoma, la «sua dismissione non può essere oggetto di consenso», né in modo esplicito, né tacito, né presunto.

Da questo aspetto fondamentale ne consegue che non esiste un “diritto” a morire e, dunque, «non può esserci pretesa ad avere cooperazione di terzi nella deliberazione suicidiaria», così come è inammissibile pensare di non punire, e ovviamente prevenire, ogni possibile abuso tanto da parte dei familiari delle persone coinvolte, quanto di medici e strutture ospedaliere.

Stessa tesi portata avanti dal professor Leotta, che in audizione si è focalizzato su una sorta di “alleggerimento” della legge penale per quanto riguarda l’aiuto al suicidio laddove sussistano determinate condizioni di malattia. Una responsabilità, questa di legiferare sull’alleggerimento della rilevanza penale di tale condotta, che grava ovviamente sul Parlamento. Secondo Leotta, però, qualsiasi decisione di Camera e Senato non potrà prescindere da alcune indicazioni che sempre la Corte Costituzionale ha dato in passato.

Il docente di Diritto penale, infatti, ha ricordato che nella citata ordinanza del 207/2018 la Corte Costituzionale «non condivide i dubbi» della Corte di assise di Milano sulla legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, che di fatto incrimina le condotte di aiuto al suicidio. «Punire l’aiuto al suicidio», ha affermato Leotta, «non è quindi in contrasto con il diritto alla vita», previsto sia dalla Costituzione italiana che dalla Cedu. Infatti, dal diritto alla vita «non si può desumere un diritto a morire».

Anche Leotta, infine, è intervenuto sul tema dell’autodeterminazione, affermando che «neppure la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio può richiedersi come effetto di un diritto all’autodeterminazione individuale».

Salvatore Tropea

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.