18/11/2023 di Stefano Martinolli

Friuli-Venezia Giulia. Perché no alla legge regionale sull'eutanasia

Il 14 novembre 2023, il vicepresidente dell'OPA, dottor Stefano Martinolli, è stato audito dalla III Commissione della Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, in merito alla proposta di legge sull'eutanasia in discussione.

Riportiamo i tratti essenziali del suo discorso. Il testo completo si può leggere sul sito dell'OPA

E’ semplice tutelare la dignità quando si è davanti ad una persona sana, nel libero possesso delle sue forze e libertà. I problemi emergono quando si verificano condizioni che sfigurano l’uomo tanto da rendere difficile percepire tale dignità. Ed è qui che il diritto deve fare la sua parte tutelando tutte le situazioni di debolezza e fragilità, capaci di persino di modificare la percezione di sé.

Gli artt. 2 e 3 Cost. e 2 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) assegnano allo Stato il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo.

La sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 definisce le proposte di legge eutanasiche come atti di depenalizzazione in casi specificati e non come diritto. Non si tratta semplicemente di un dettaglio tecnico ma di una sostanziale impostazione, in quanto l’illegittimità di certi comportamenti (art. 579 e 580 c.p.) rimane in vigore.

Le criticità che si riscontrano attengono a diversi ambiti:

-  Il problema del rapporto medico-paziente che necessita, per un corretto percorso di condivisione delle cure (come peraltro indicato dalla Legge 219/2017), di un “bilanciamento”: il medico non può porsi come unico decisore della salute (atteggiamento paternalistico, ormai ampiamente superato) ma non può, dall’altra parte, ridursi ad un mero esecutore di tutte richieste del paziente (questo fenomeno è in aumento alla luce di una scorretta indicazione e di una ipertrofia della percezione di “autodeterminazione” o “diritto potestativo”; si tratta però di un concetto spesso astratto e decontestualizzato, specie nell’ambito giuridico, con il rischio di non valutare la persona nello specifico, in tutti i suoi aspetti relazionali, sociali, umani, affettivi, religiosi).

 

- E’ necessario distinguere l’incurabilità dalla inguaribilità. Una malattia può essere inguaribile, ma non incurabile (provvedendo alle cure basilari del paziente). CARE vs. CURE

-  Non è considerata l’obiezione di coscienza (contrariamente a quanto previsto dagli art. 2 e 19 della Costituzione). Persino nella Sentenza della Corte il tema dell’obiezione di coscienza “resta affidato alla coscienza del singolo medico” che deve “scegliere se prestarsi o no ad esaudire la richiesta del malato”. Del resto, se si lascia libertà di scelta al paziente non si capisce perché non si deve lasciare libertà all’operatore sanitario.

- L’obbligo di tale prestazione sanitaria introduce di fatto un nuovo LEA al di là delle esclusive competenze statali e soprattutto dell’art.117, comma 1 lettera m Cost.

In un momento storico così complesso, di epoca post-Covid, dove abbiamo assistito ad una ulteriore riduzione della disponibilità delle risorse sanitarie, con ulteriore razionalizzazione delle stesse, mi sembra molto problematica l’introduzione di un LEA che potrebbe persino essere interpretato come contrario al principio di eguaglianza.

- Un altro elemento critico della proposta di Legge regionale è la posizione delle Cure Palliative, regolate Legge n.38/2010 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" che impegna il sistema ad occuparsi delle cure palliative e della terapia del dolore in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia. L’importanza di tali cure è tale da essere confermata attraverso il loro inserimento nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza). La Corte Costituzionale ha posto le cure palliative come prerequisito per la valutazione del caso clinico, eppure nel proposta di Legge regionale esse non risultano neppure menzionate. Verrebbe così a mancare una sorta di fase “preparatoria”, escludendo l’eventuale intervento di operatori sanitari specializzati in queste terapie per presentare un percorso alternativo (ordinanza n.207 del 2018).

Impressionano i dati dell’OMS, dello scorso 5 ottobre 2021, sull’accesso alle cure palliative per i malati nel mondo: solo una persona, su dieci che avrebbero bisogno di queste cure, riesce a ottenerle. Inoltre, è stimato che nel 2060 tale necessità sarà quasi raddoppiata. Colpiscono anche i dati della ricerca “Le cure palliative in Italia” (del luglio 2017) commissionata a CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi di Milano): solo una persona su quattro riesce a ottenerle. 

- Un ulteriore elemento di riflessione è la definizione di “mezzi ordinari e straordinari o di sostegno vitale”. Nel caso della signora di Trieste, mezzi di sostegno vitale sono stati definiti come tutte quelle pratiche quotidiane, anche non strettamente di competenza medica o sanitaria: alzata dal letto, igiene personale, clisteri, aiuto all’alimentazione. Tale interpretazione, peraltro adottata in diversi ambiti giudiziari, apre inevitabilmente all’estensione di qualsiasi pratica assistenziale, che configura una dipendenza del paziente da altri, mal delimitabile, quantificabile e soprattutto mutevole nel tempo. Negli anni passati (FNOMCEO 2008) si era creato un ampio dibattito attorno a tale questione, suscitando numerose domande e perplessità di tipo operativo. Il primo numero 2008 del trimestrale della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, a pagina 62, affronta , per bocca del vicepresidente dott. Maurizio Benato, il problema dei  «mezzi di sostegno alla vita»: «l’aspetto che ci tocca più da vicino come professionisti, però, è il tentativo di differenziare quelli che sono i mezzi di sostegno vitale da quelle che non sono terapie. Credo di poter dire che per mezzi di sostegno vitale noi intendiamo la ventilazione, la dialisi, la rianimazione cardiaca, mentre non sono terapie l’alimentazione, l’idratazione, l’aspirazione dei secreti bronchiali, la detersione delle ulcere da decubito, cioè tutti quegli aspetti  che, purtroppo, costringono il medico a prendere delle decisioni nelle fasi finali e su cui ancora manca una interpretazione unanime

Dalla Legge 219/2017, da sentenze successive, in particolare da quella della Corte Costituzionale 242/2019, sembra che il problema non sussista più, anzi le definizioni appaiono quanto più variegate e imprecise (ad esempio, la nutrizione artificiale e l’idratazione). Pertanto, anche un paziente, che necessitasse di livelli di assistenza molto bassi, potrebbe rientrare nella categoria degli eleggibili.

- Un altro elemento è l’attuale percezione della sofferenza, della malattia e del dolore, visti come negativi e responsabili di vite “non degne”. Si tratta di un problema culturale contemporaneo dove l’uomo non è capace di dare una risposta valida agli eventi negativi della vita e pertanto, preferisce ricorrere alla “soluzione finale”. Inoltre, questo tipo di Leggi hanno tutte una valenza “negativa”, perchè hanno in comune atti che portano alla scomparsa del soggetto.

- L’eutanasia legalizzata rappresenta la rottura del legame simbolico tra le generazioni. Lucien Israel, direttore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Avicenne di Bobigny (Contro l’eutanasia Ed. Lindau). Figli, nipoti e, ormai, pronipoti, visto che stiamo per diventare una società a quattro generazioni, sapranno che ci si può sbarazzare dei vecchi. Quando i «vecchi» non serviranno più, che siano depressi o che ancora non abbiano trovato il reparto medico in grado di non farli soffrire, si deciderà che è tanto semplice, e persino più caritatevole, sbarazzarsene.

- Dobbiamo comprendere le conseguenze di tali leggi attraverso le esperienze di altri paesi dove esse sono già in vigore. Si è infatti osservato uno “slippery slope” in Olanda dove ormai si dà la morte su richiesta al di fuori del campo medico, includendo qualsiasi sofferenza psicologica, qualsiasi disabilità e qualsiasi fattore psico-sociale.

In quest’ ottica, la proposta di Legge Regionale rischia di aprire ad una prassi incapace in realtà di porre dei veri paletti e limiti.

Una recente indagine (2022) a cura dell’Istituto studi e ricerche Carlo Cattaneo (sociologo Asher Colombo) partendo dalla presa d’atto di inconciliabilità degli orientamenti culturali che si confrontano (uno favorevole all’eutanasia e al suicidio assistito, basato sul diritto all’autonomia individuale, e uno contrario, incentrato sul valore intrinseco della vita umana, considerata indisponibile) e considerando i dati di alcuni paesi dove queste leggi sono già vigenti (Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Spagna, Colombia, Canada, Oregon e altri stati americani), ha elaborato alcune conclusioni:

  • Man mano che aumenta l’accettazione nell’opinione pubblica dell’eutanasia e suicidio assistito cresce il numero di persone che vi fanno ricorso
  • Le morti procurate aumentano costantemente nel tempo non in maniera lineare, ma secondo un’accelerazione non prevedibile
Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.