14/07/2019 di Redazione

Obiezione di coscienza e resistenza civile: diritto o reato?

Cosa significa "obiezione di coscienza": la libertà del singolo tra obbedienza all'autorità e resistenza alla norma ingiusta

Indice

 

Definizione e fondamento

L'obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedire a un ordine della legittima autorità ritenuto ingiusto in quanto contrario alle proprie convinzioni etiche.

La definizione offerta è volutamente stringata al fine di individuare l’essenza del concetto e lasciare al di fuori quegli elementi che, pur costituendone imprescindibile corollario, si pongono come ulteriori rispetto a essa. Li esaminiamo a latere.

 

Libertà di coscienza e obbedienza all’autorità: quale sintesi?

L’elemento che richiede di essere approfondito con particolare attenzione, e che è anche il fulcro dell’intera questione filosofico-giuridica, è rappresentato dalle "convinzioni etiche". Si intuisce facilmente il portato (del tutto ipotetico ma possibile) dell’obiezione di coscienza nell’ambito della vita sociale. Se, in nome delle proprie convinzioni etiche, filosofiche o religiose, il cittadino invoca il diritto di sottrarsi all’adempimento di un "dovere", inevitabilmente si assiste allo scontro tra l’oggettività della norma giuridica e la soggettività delle convinzioni personali. Ne deriva il potenziale carattere eversivo del principio alla base della libertà di coscienza. Come conciliare, dunque, l’esigenza di certezza del diritto e il rispetto della coscienza personale, l’obbedienza all’autorità e la resistenza all’ordine ingiusto? Cominciamo dalla definizione dei termini.

 

Coscienza psicologica e coscienza morale

Quando si parla di “coscienza” ci si riferisce a una dimensione interiore dell’essere umano che, ai fini della nostra analisi, si compone di due parti fondamentali. La prima è data dalla coscienza psicologica, ovvero la consapevolezza dell’atto umano nel suo svolgimento. La seconda è data dalla coscienza morale, che è invece la consapevolezza del valore morale di una determinata azione. Il primo stadio è presupposto indispensabile del secondo. La coscienza morale, però, a sua volta comprende un duplice giudizio: una valutazione precedente al compimento dell’atto, che lo identifica come giusto o sbagliato, e una valutazione successiva, che interviene a fatto compiuto e giudica l’operato personale. La prima valutazione funge da presentazione della norma morale. La seconda invece ha il compito di ricondurre a unità il mondo interiore della persona, rassicurando quando la norma è stata seguita, rimproverando in caso contrario. Se dunque si verifica un conflitto tra i due giudizi, allora ricorre quella circostanza che comunemente definiamo come "agire contro coscienza".[1]

 

Il (vero) fondamento dell’obiezione di coscienza

Il punto è: cosa vincola la coscienza e, conseguentemente, orienta la libertà umana? In prima battuta possiamo rispondere: la legge morale. Ma cos’è che fonda la legge morale? Non può che darsi una sola risposta: la verità. Una verità che va di pari passo con la natura umana e, per questo, è conoscibile da ogni uomo, in ogni tempo e in ogni luogo. È questa l’unica risposta in grado di rendere ragione del fatto che ciascun essere umano, indipendentemente dall’educazione ricevuta e dai condizionamenti socio-culturali dell’ambiente in cui vive, è capace di individuare la regola aurea che dice "non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te".

 

Obiezione di coscienza tra diritto naturale e diritto positivo

Torniamo, allora, al classico dei classici: «L’esigenza del diritto naturale», scrive Leo Strauss, «è palese oggi come lo è stata per secoli, anzi per millenni. Rigettare il diritto naturale equivale ad affermare che ogni diritto è diritto positivo, e questo significa che lo stabilire ciò che è diritto è una prerogativa assoluta dei legislatori e dei tribunali nei vari Paesi. Ora parlare di leggi o decisioni "ingiuste" è cosa così evidentemente sensata e talvolta necessaria. Nel dare giudizi siffatti noi implichiamo che vi è un’idea archetipa del "giusto" e dell’"ingiusto" indipendente dal diritto positivo e più alta di esso: una pietra di paragone che ci permette di giudicare il diritto positivo».[2]

Si tratta evidentemente di un giudizio di valore necessario a definire giusta o ingiusta una determinata norma. Un giudizio, quindi, che prelude a una decisione discriminante: dentro o fuori l’ordine della giustizia. Questo aut-aut etico, per il giusnaturalista, si traduce inevitabilmente in un aut-aut giuridico. Per cui all’esclusione dall’ordine della giustizia corrisponde l’esclusione dall’ordine del diritto. Siamo di fronte a quel binomio “giustizia-validità” che il positivismo giuridico ha sempre rigettato, ma che «la sana ragione degli uomini e delle donne comuni», come ricorda Heinrich Rommen[3], ha sempre richiesto. 

L’obiezione di coscienza a una norma ingiusta, quindi, non è correttamente configurabile al di fuori del rapporto gerarchico tra diritto naturale e diritto positivo. Se non si riconosce l’esistenza di una giustizia sovralegale che prescinde dalla volontà del legislatore, l’obiettore apparirà come colui che disobbedisce all’autorità in nome della propria idea (praticamente un "piccolo anarchico"). Nell’ottica della legge naturale, al contrario, l’obiezione di coscienza si ancora al dato oggettivo della giustizia sostanziale nel momento in cui questa è violata dal diritto formale.

 

L’obiezione di coscienza secondo il positivismo giuridico: il "tranello" dello Stato etico

Quando una legge dello Stato si rivela gravemente ingiusta, è la stessa “coscienza collettiva” che ne esige immediatamente l’abrogazione, a dimostrazione dell’ineludibile esigenza di far coincidere il giusto per natura con il giusto per legge. Hans Kelsen, massimo alfiere del positivismo giuridico, rifiuta questo dualismo affermando che il «diritto è scienza dello spirito e non già scienza della natura. […] Importa qui anzitutto liberare il diritto da quel legame per cui è sempre stato unito alla morale. Con ciò naturalmente non si vuole certo mettere in dubbio l’esigenza che il diritto debba essere morale, cioè debba essere buono. […] Si respinge solamente la concezione per cui il diritto come tale faccia parte integrante della morale, la concezione per cui ogni diritto, come diritto, sia in un certo qual senso o in un certo qual grado morale»[4]. Non si capisce però come sia possibile, secondo Kelsen, che il diritto sia «buono» senza conservare alcun legame con la morale…

In ogni caso si potrebbe essere tentati di pensare che l’impostazione positivistica costituisca in realtà il vero baluardo contro lo Stato etico, per l’asserita necessità di scindere diritto e morale. L’approccio giusnaturalistico, invece, per il fatto di porre una dimensione etica prima e al di sopra di quella giuridica, sembrerebbe preparare esattamente lo Stato etico. Eppure è vero il contrario: il giusnaturalismo, riconoscendo una morale naturale oggettiva composta di pochi ma imprescindibili princìpi, rappresenta il vero argine alla “deriva etica” dello Stato, cioè allo Stato che pretende di creare la morale. Il positivismo giuridico, invece, negando ogni vincolo morale pre-giuridico all’azione dello Stato, di fatto spiana la strada all’onnipotenza del legislatore. 

In una simile prospettiva, dovendo «liberare il diritto da quel legame per cui è sempre stato unito alla morale», a determinare la bontà delle leggi non è più la verità ontologica, bensì innanzitutto chi le fa e, in seconda battuta, chi è chiamato ad applicarle (si pensi al fenomeno di storia recente per cui «si richiede ai tribunali ciò che si ritiene non si possa ottenere dal legislatore»)[5]. Ne deriva uno sguardo, alle istanze della coscienza individuale, caratterizzato dal tipico paternalismo per cui la protezione dell’autorità è vista come concessione accordata a una “richiesta” piuttosto che come dovere di tutela di un bene oggettivo.

 

L'obiezione di coscienza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale

La stessa impostazione della questione nella giurisprudenza italiana, e in particolare nella giurisprudenza costituzionale, riflette un approccio di stampo positivistico e improntato alla tutela dei “diritti della coscienza” piuttosto che dei valori che quella coscienza informano e vincolano. Infatti, afferma il giudice delle leggi che «la sfera [...] della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)». Tuttavia, chiarisce la Corte, spetta al legislatore bilanciare la libertà di coscienza «con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale» allo scopo di «graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale» (C. Cost. 467/91). 

Se, dunque, l’esenzione dall’adempimento del dovere è giustificata dal «valore» della «coscienza individuale», la protezione accordata alla coscienza medesima «non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi» (C. Cost. 43/97). 

Con queste pronunce la Corte mette bene in luce l’assetto della tutela costituzionale dell’obiezione di coscienza: si tratta né più né meno che di un contemperamento di interessi. Un compromesso, insomma, un bilanciamento tra diversi valori costituzionali. Il perché è presto detto: «In ragione del pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona, può esser attribuita dal legislatore una determinata e limitata capacità di deroga a specifici doveri costituzionali» (C. Cost. 422/93). È dunque in nome del pluralismo e della libertà di pensiero che la coscienza individuale merita di essere tutelata: non si entra nel merito della fondatezza oggettiva del bene alla lesione del quale la coscienza si ribella, ma si tutela la coscienza in quanto tale.

Come naturale conseguenza di questa impostazione, la protezione accordata dipende, ogni volta, dal beneplacito del potere politico o giudiziario. Sarà l’istituzione di turno a decidere se, e in che misura, la coscienza individuale oppone un rifiuto “legittimo” oppure no. Prova lampante ne è il confronto tra la legge 194/78 sull’aborto procurato e la 219/17 sulle Dat: in entrambi i casi l’operatore sanitario è chiamato a sopprimere una vita umana innocente, ma nel caso della prestazione eutanasica lo Stato ha deciso di non ammettere l’obiezione di coscienza. La vistosa incoerenza logico-giuridica è in realtà una coerenza interna al sistema filosofico del positivismo che riconosce quale unica fonte del diritto la voluntas del legislatore. La democrazia costituzionale si riduce così a semplice maschera dello Stato assoluto: chi governa è infatti, letteralmente, ab-solutus ossia sciolto da qualunque vincolo non solo di natura etica bensì, prim’ancora, di natura logica all’esercizio della funzione legislativa.

 

Servizio militare e aborto: la differenza c’è e si vede

In merito alla libertà di coscienza va detto che, storicamente, l’ordinamento italiano ha riconosciuto il diritto all’obiezione riguardo a tre ipotesi: il servizio militare di leva, la partecipazione a pratiche abortive (sia dirette, come nella 194/78, sia indirette, come nella legge 40/04), la sperimentazione sugli animali. Con l’abolizione della leva obbligatoria la prima ipotesi è venuta meno, ma ai fini della presente analisi è importante porre in rilievo la differenza sostanziale tra l’obiezione al servizio militare e quella sanitaria. La prima è sempre stata concessa in termini più restrittivi: era subordinata alla prestazione del servizio civile sostitutivo e doveva essere giustificata da specifiche motivazioni. Invece il rifiuto di partecipare a pratiche abortive diviene giuridicamente operativo con il rilascio di una semplice dichiarazione senza che operi, com’è giusto che sia, nessuna imposizione alternativa. 

Questa diversità di trattamento sembra da ricondurre alla diversa operatività dei rispettivi fondamenti costituzionali. Con l’obiezione al servizio militare il cittadino non contesta il valore della difesa dello Stato, ma si oppone alle implicazioni che quel servizio presenta e perciò si presta a un servizio alternativo non violento e di stampo solidaristico. Con l’obiezione all’aborto, invece, il sanitario nega la natura valoriale della stessa essenza dell’atto abortivo e perciò vi si oppone radicalmente. La differenza tra le due posizioni corrisponde a una distinzione più generale: quella tra l’uccisione nel corso di un conflitto armato e la soppressione di una vita inerme e innocente. 

Quella della guerra, a prescindere dalla giustizia delle motivazioni, è una dinamica che può rendere lecita, se non altro perché inevitabile, l’uccisione di un essere umano. Invece, dare la morte nel silenzio e nella “tranquillità” di una sala operatoria, a un essere umano che non ha altra “colpa” se non quella di essere venuto al mondo, è qualcosa di totalmente incomparabile sul piano materiale e morale. Ecco la differenza irriducibile tra le due fattispecie: la prima ammette l’eccezione al principio del “non uccidere”, la seconda no. Perciò, com’è stato giustamente osservato, con questa distinzione «il legislatore sembra tradire la consapevolezza che il rifiuto di praticare l’aborto ha in sé la rilevanza giuridica di conformità all’ordinamento costituzionale»[6]. Una conformità talmente profonda da non poter giustificare la benché minima “reazione” da parte dello Stato.

 

Obiezione di coscienza e bioetica: il paradosso della libertà

In un’epoca come la nostra, in cui «il nuovo diventa il buono, il possibile diventa il lecito»[7], la società sembra drogata di libertà, intesa non come affrancamento dall’oppressione, ma come emancipazione dell’io dai limiti che la realtà stessa impone: «Lo dimostra il fatto che la dottrina dei diritti si è fatta nel tempo sempre più complessa, assumendo connotazioni ciclopiche. Dopo essersi affermata come rivendicazione di alcuni fondamentali diritti della persona, essa è andata ingigantendosi fino a produrre la sua ultima stagione: quella dei diritti civili. […] La caratteristica intrinseca dei nuovi diritti sembra dunque essere quella dell’insaziabilità: […] l’uomo crea ininterrottamente nuovi diritti che scaturiscono da nuovi desideri e da nuove volontà del soggetto».[8]

In un contesto come questo, caratterizzato da un soggettivismo imperante che ha condotto all’ipertrofia dei diritti umani, la consacrazione legale del principio di autodeterminazione, come nel caso di aborto ed eutanasia, conduce a un esito paradossale e dissolvente del binomio diritti-doveri alla base dell’intero sistema giuridico. Dall’espansione indeterminata del principio di autodeterminazione, infatti, sono generati nuovi diritti e, per ciò stesso, nuovi doveri in capo a determinati soggetti. L’autodeterminazione si configura quindi come un diritto strutturalmente "sociale" poiché, pur rappresentando la sovranità dell’individuo su se stesso in qualità di ius excludendi alios rispetto al proprio corpo, presuppone l’impossibilità (o estrema difficoltà) per il titolare di realizzare il proprio interesse senza l’intervento altrui. Infatti quando il soggetto è in grado di autodeterminarsi, di norma non nasce alcun rapporto giuridico e quindi non sorge nessun problema.

La peculiarità di questo “diritto” sta proprio nell’essere un ibrido a metà strada tra i diritti assoluti e i diritti relativi. In quanto diritto personalissimo è naturalmente assoluto, potendo essere fatto valere erga omnes. Ma in quanto legato ai beni della vita e della salute entrano in considerazione circostanze che presuppongono la cooperazione dei terzi perché l’interesse del titolare sia conseguito. Il paradosso dell’autodeterminazione come diritto inviolabile si manifesta qui: affinché non ci sia violazione è necessario che il terzo (di norma il medico) esegua la volontà dell’individuo. Volontà che in un modo o nell’altro ha a che fare con la vita umana e si concretizza nella sua oggettiva lesione (nell’aborto ai danni del nascituro, nell’eutanasia ai danni del paziente, e in molti altri casi secondo le dinamiche più disparate).[9]

Dov’è il paradosso? Nel fatto che più lo Stato asseconda la spirale di “libertà” innescata dall’Età dei diritti, più è costretto a negare libertà come contraccolpo. Ecco dunque svelata la grande questione di fondo che si staglia dietro il dibattito sull’obiezione di coscienza: se non ci trovassimo nell’Età dei diritti, in cui lo Stato, da garante della giustizia sociale si è ridotto a promotore dei diritti “civili”, il problema dell’obiezione di coscienza non si porrebbe nemmeno. Se questa tendenza non viene invertita, saranno sempre più numerose le situazioni in cui i cittadini si troveranno a dover sollevare obiezione per rifiutare obbedienza a una norma ingiusta. A un certo punto, però, i nodi verranno al pettine, come rilevava a suo tempo Romano Guardini a proposito della legalizzazione dell’aborto procurato in Germania:

«Se dunque lo Stato dichiara che in determinate disperate condizioni i genitori possono domandare l’interruzione della gravidanza, deve pur provvedere a che qualcuno poi la eseguisca. Il singolo medico può rifiutarsi, se però si verificasse il caso limite che tutti i medici disponibili si rifiutassero, lo Stato dovrebbe costringerne uno. L’eccezione serve a rivelare ciò che si cela nella regola e che di solito non viene notato. Siamo dunque giunti proprio al punto in cui - come in quei foschi dodici anni [dell’esperienza nazista, n.d.r.] - un uomo viene messo di fronte al dilemma di fare ciò che per la sua coscienza morale è un assassinio, oppure di perdere la sua professione: una delle forme peggiori di sconvolgimento sociale che possa mai darsi».[10]


Note

1. Cfr. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica Vol. I – Fondamenti ed etica biomedica, Vita & Pensiero, Milano 2012, p. 582.

2. L. Strauss, Diritto naturale e storia, Neri Pozza, Venezia 1957, p. 18.

3. H. Rommen, L’eterno ritorno del diritto naturale, Studium, Roma 1965, pp. 111-112.

4. H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 2000, p. 56.

5. S. Cotta, La litigiosità odierna. Considerazioni giuridico-culturali, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1983, p. 789.

6. M. Palmaro, Ma questo è un uomo. Indagine storica, politica, etica, giuridica sul concepito, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, p. 91.

7. S. Fontana, Per una politica dei doveri. Dopo il fallimento della stagione dei diritti, Cantagalli, Siena 2006, p. 5.

8. L. Galantini – M. Palmaro, Relativismo giuridico. La crisi del diritto positivo nello Stato moderno, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 109-110.

9. Cfr. M. Ronco, Volontà anticipate e volontà attuale: quale autonomia?, in C. Navarini (a cura di), Autonomia e autodeterminazione, Editori Riuniti, Roma 2011, pp. 67-78.

10. R. Guardini, Il diritto alla vita prima della nascita, Morcelliana, Brescia 2005, pp. 22-23.

 

Bibliografia essenziale

D’Agostino F., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011

D’Agostino F., Parole di bioetica, Giappichelli, Torino 2004

Fontana S., Per una politica dei doveri. Dopo il fallimento della stagione dei diritti, Cantagalli, Siena 2006

Galantini L. – Palmaro M., Relativismo giuridico. La crisi del diritto positivo nello Stato moderno, Vita e Pensiero, Milano 2011

Guardini R., Il diritto alla vita prima della nascita, Morcelliana, Brescia 2005

Navarini C. (a cura di), Autonomia e autodeterminazione, Editori Riuniti, Roma 2011,

Palmaro M., Ma questo è un uomo. Indagine storica, politica, etica, giuridica sul concepito, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996

Rommen H., L’eterno ritorno del diritto naturale, Studium, Roma 1965

Sgreccia E., Manuale di Bioetica Vol. I – Fondamenti ed etica biomedica, Vita & Pensiero, Milano 2012

Strauss L., Diritto naturale e storia, Neri Pozza, Venezia 1957

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.