Il dibattito sull’obiezione di coscienza alla celebrazione e alla partecipazione alle unioni civili è lungi dal sopirsi.
E fa specie che i Radicali, storici assertori del diritto all’obiezione di coscienza “quando-gli-pare-a-loro”, oggi siano fermamente contrari.
L’Associazione radicale Certi diritti si è schierata in prima linea pubblicando un documento cui ha risposto un illustre giurista, il professor Tommaso Scandroglio, su Corrispondenza Romana.
Gli lasciamo pertanto la parola.
«Il documento correttamente ricorda che “nel nostro ordinamento non esiste un generico diritto all’obiezione di coscienza”. Ciò a voler dire che il mancato rispetto degli obblighi imposti dall’ordinamento giuridico non è lasciato al libero apprezzamento dei singoli cittadini, ma ad una riserva di legge che individua caso per caso quegli oneri verso cui obiettare. Nel nostro ordinamento si contano solo tre casi in cui è possibile eccepire l’obiezione di coscienza: le pratiche abortive, quelle legate alla fecondazione artificiale e le sperimentazioni sugli animali.
I commi 2, 3, 10 e 24 dell’articolo unico della legge 76/2016 sulle Unioni civili prevedono alcuni obblighi in capo all’ufficiale di stato civile, che può essere il sindaco o un suo delegato. In particolare la costituzione dell’Unione civile si realizza mediante dichiarazione delle coppie di fronte all’ufficiale di stato civile (comma 2). Quindi quest’ultimo è parte necessaria all’instaurarsi dell’Unione civile e su di lui grava un vero e proprio obbligo giuridico. Il non ottemperare questo onere comporta conseguenze di carattere disciplinare, amministrativo ed anche penale.
Nella legge non compare la possibilità di obiettare e quindi l’ufficiale di stato civile non può, dal punto di vista giuridico, appellarsi a questo istituto. Essendo tema di carattere sensibile che ha molto diviso l’opinione pubblica, il legislatore avrebbe dovuto prevedere la possibilità di obiettare, così come ha fatto, per gli stessi motivi, per aborto, fecondazione extracorporea e sperimentazione animale. Va da sé che la mancata previsione dell’obiezione di coscienza ha valore ideologico e mira ad imporre un modello culturale senza possibilità che si alzino voci di dissenso.
In questo si registra chiaramente l’intento di chi ha votato a favore della legge sulle Unioni civili di presentare l’omosessualità come un bene giuridico, come un bene pubblico di carattere oggettivo. In tal senso sarebbe apparso contraddittorio inserire nel testo legislativo l’obiezione di coscienza. Anche perché l’obiezione non è prevista per le nozze civili. Obiettare sulle Unioni civili avrebbe allora evidenziato il disvalore morale, sociale e giuridico delle stesse. Ma se il matrimonio è un bene pubblico, così deve essere anche per il para-matrimonio gay. In ambito cattolico si sono registrare delle iniziative per tentare di aggirare il problema dell’impossibilità giuridica di obiettare. Ad esempio si è proposto che il sindaco deleghi un altro ufficiale di stato civile. Sebbene la proposta sia animata da nobili fini, non può essere accettata perché la delega configura collaborazione formale al male.
L’omosessualità rappresenta un disordine intrinseco, le Unioni civili tutelano, favoriscono l’omosessualità e addirittura la elevano a status giuridico. Chi, come l’ufficiale di stato civile, partecipa alla sua costituzione compie dunque un’azione malvagia. La delega non è altro che collaborare a questa costituzione. Chi delega perché disapprova le Unioni civili, pone in essere una collaborazione con volontà cosiddetta imperfetta. È come Tizio che obtorto collo compie un furto perché un malvivente tiene in ostaggio la sua famiglia e ha promesso di sterminarla se Tizio appunto non compirà quel furto. Il furto, anche se compiuto non in piena libertà e con pieno consenso, rimane azione malvagia.
Infatti lo stato di necessità non ha il potere di mutare un’azione intrinsecamente malvagia in una buona. Chi disapprova completamente un atto non può che astenersi dalla sua commissione e da ogni forma di collaborazione formale allo stesso. Deboli anche le obiezioni che riguardano il fatto che non sarà il sindaco, delegando, a compiere direttamente l’atto malvagio. Ma è la natura collaborativa di un atto che prevede appunto che un soggetto aiuti l’agente a compiere l’atto malvagio. E aiutare formalmente a fare il male è azione malvagia di suo. È come se Tizio chiedesse a Caio di uccidere Sempronio. Caio, rifiutandosi di compiere un simile gesto, non potrebbe nella prospettiva morale indicare a Tizio un sicario di sua conoscenza disposto invece a compiere questo delitto. Questa particolare “delega” sarebbe comunque illecita sotto la prospettiva etica.
Il sindaco quindi, dal punto di vista morale, deve rifiutarsi di collaborare in qualsiasi modo nell’applicazione della legge sulle Unioni civili – chiamasi obiezione di coscienza morale – anche se, come abbiamo visto, questa inerzia non è permessa dalla legge e può essere sanzionata. Al sindaco, come agli altri soggetti delegati, non rimane altra via moralmente lecita che quella della astensione. Tale condotta si potrebbe concretare in due differenti modalità.
La prima: il sindaco si dimette dalla carica. Se le dimissioni fossero massive in tutta Italia provocherebbero di certo ripercussioni di carattere politico e sociale e forse si arriverebbe addirittura ad un modifica della legge al fine di prevedere a favore degli ufficiali di stato civile la possibilità di obiettare. Seconda modalità: il sindaco non si dimette, ma si astiene dalla celebrazione delle Unioni civili. Tale scelta potrebbe portare in giudizio il sindaco per omissioni di atti d’ufficio. La vertenza allora sarebbe l’occasione propizia per proporre alla Corte costituzionale l’illegittimità della stessa norma sulle Unioni civili e comunque per riaprire il dibattito su tale tema».
Tommaso Scandroglio
PS: Ricordiamo che ProVita, in quest’iultima ipotesi, offrirà il massimo appoggio al sindaco obiettore (si veda qui).