10/06/2016

Obiezione di coscienza alle unioni civili: solide ragioni legali

Il Centro Studi Livatino è un’associazione di giuristi di prestigio nazionale e internazionale che ha redatto un articolato documento sulla legittimità dell’obiezione di coscienza alla legge sulle unioni civili.

La dissertazione è solidissimamente ancorata a fonti del diritto italiano e internazionale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed è uno strumento indispensabile per chi voglia sostenere un dibattito su un tema così centrale per la difesa dei veri diritti inviolabili dell’uomo.

Essendo comunque un documento tecnico dotato del giusto rigore scientifico e giuridico, abbiamo ritenuto utile riassumere e semplificare l’essenza della questione e dividerla tra questo e un prossimo articolo, in stile divulgativo, anche per i non addetti ai lavori: siamo tutti chiamati, infatti, a confutare gli argomenti di chi attacca il diritto all’obiezione di coscienza. Costoro sono – tra l’altro – in massima parte armati di frasi fatte dalla neolingua o da luoghi comuni privi di qualsiasi fondamento culturale.

Resta comunque tutto del CS Livatino il contenuto di quanto qui riportato.

Dunque, la legge pone a carico dei Comuni – e quindi in qualche misura dei Sindaci – precisi obblighi sia quanto al rito di avvio dell’unione civile sia quanto alla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni gay contratti all’estero.

Obiezione di coscienza del Sindaco

Il primo dei soggetti interessati a sollevare obiezione di coscienza è quindi il Sindaco: può egli essere obbligato a compiere un atto vietato dalla sua coscienza e permanere in carica, visto che nella legge n. 76/2016 (la legge Cirinnà) manca qualsiasi disposizione che riconosca il diritto alla obiezione medesima?

Lillian Ladele lavorava al London Borough of Islington, addetta alla iscrizione di nascite, morti e matrimoni; dopo l’approvazione del Civil Partnership Act nel 2004 (quindi non una legge sul matrimonio gay, bensì sulle unioni civili, simile a quella italiana) la funzionaria sollevò obiezione di coscienza e fu licenziata. In primo grado vinse la causa: l’Employment Tribunal ravvisò la ingiusta discriminazione veros di lei; in appello l’Employment Appeals Tribunal diede torto alla funzionaria. Ladele fece ricorso alla CEDU che ha confermato il licenziamento, per l’esplicita ragione che nell’UK manca una norma specifica che autorizzi l’obiezione di coscienza.

In attesa dei decreti attuativi della l. 76, che dovranno essere emanati dal Ministero dell’Interno, il dott. Giacomo Rocchi, magistrato della Corte di Cassazione, membro del Centro Studi Livatino, ci spiega perché il diritto all’obiezione di coscienza dei sindaci è inalienabile e garantito, in Italia, anche a prescindere da un’esplicita norma nella legge in questione. Anzi, la legge Cirinnà si può impugnare davanti alla Corte Costituzionale, proprio per la mancata previsione del diritto in questione (ne parleremo in un prossimo articolo)

La coscienza riguarda ogni singola persona, non una collettività; è una cosa intima,  non collettiva, ha a che fare con l’uso della ragione e la libertà, richiama ad una legge non scritta dalla persona – e da nessun altro uomo – ma “scritta nel suo cuore”, la legge morale naturale, che permette all’uomo di discernere, per mezzo della ragione, il bene e il male, la verità e la menzogna; la legge naturale è immutabile e permane inalterata attraverso i mutamenti della storia; una legge che non è soggettiva, e anche se si arriva a negare i suoi principi, non la si può distruggere, né strappare dal cuore dell’uomo, perché è vincolante (“non rubare, non mentire, non tradire”, sono tutti comandi di quella legge che ciacun uomo sa che sono veri – dalla preistoria ai giorni nostri – anche se trova mille scuse per derogare, svicolare... ma sa che sta violando una legge superiore, sta calpestando la sua dignità di uomo).

Una legge dello Stato obbliga il cittadino a compiere una azione e lo minaccia di una sanzione se non obbedisce; la coscienza e la ragione gli intimano di non fare una certa azione ed egli sa che la “sanzione” è la perdita della sua dignità.

Qui non si tratta di non essere d’accordo con la legge, di avere opinioni diverse da quelle della maggioranza parlamentare che ha approvato la legge o, peggio ancora, della mancanza di volontà di compiere certe azioni: si tratta di rispondere ad un divieto vincolante imposto dalla legge superiore iscritta nella propria coscienza.

E la coscienza riconosciuta dalla retta ragione non impone di obiettare su tutti gli obblighi posti da uno Stato, ma di farlo solo rispetto a determinati obblighi, che hanno a che fare con i principi fondamentali della convivenza umana.

La  “coscienza” non equivale a “opinione” o “convinzione”:  accettiamo innumerevoli obblighi di varia natura e di diversa importanza, magari controvoglia, e li rispettiamo anche se non siamo d’accordo. Non solo: accettiamo l’idea che, se trasgrediamo ci venga inflitta una sanzione: il fatto è che la nostra coscienza non ci vieta affatto di pagare le tasse, anche se le riteniamo troppo alte e sappiamo che i nostri soldi saranno gestiti da un Governo o una Regione che magari hanno opinioni opposte alle nostre; non ci vieta di rispettare un determinato sistema di circolazione nella nostra città imposto dal Comune, con divieti, obblighi e multe, anche se ciascuno di noi è convinto di avere soluzioni migliori.

Per questo, pur in mancanza di una espressa previsione del diritto di obiezione, il Sindaco non è obbligato a celebrare quelle unioni, e può invece delegare altri soggetti, ai sensi dell’art.1, comma 3, d.P.R. n.396 del 2000. La delega è possibile, non va motivata, né può costituire oggetto di valutazione altrui (Ministero, giudici).

Inoltre il Sindaco può assumere diverse iniziative per marcare la differenza fra unioni civili e matrimonio, e quindi fra il ricevimento della dichiarazione (nel primo caso) e la celebrazione (nel secondo): per esempio è legittimo che voglia individuare luoghi fisici diversi per la “celebrazione” e per la “dichiarazione”.

Altri cittadini legittimati a sollevare obiezione di coscienza alle unioni civili

I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, riconoscono i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio e si oppongono al riconoscimento da parte dello Stato di unioni diverse da essa, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni condotta o pratica che comporti il riconoscimento da parte del soggetto della rilevanza giuridica di tali unioni o con il riconoscimento della rilevanza giuridica delle convivenze di fatto.
Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all’obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente.

Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, il Conservatore dei Registri Immobiliari, i notai, gli imprenditori e i commercianti (possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell’impresa o dell’esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso), tutti gli insegnanti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e nell’università.

I genitori e gli esercenti la potestà sui minori  che hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di impedire ai minori stessi di partecipare ad attività formative e di insegnamento concernenti la costituzione e il riconoscimento giuridico tra persone dello stesso sesso.

Non è possibile alcuna eccezione alla libertà di coscienza, che tutte le fonti normative riconoscono a ogni uomo, come si evince anche dalla sent. n. 467 del 1991, della Corte Costituzionale, che dimostra la sostanziale obbligatorietà per lo Stato democratico di riconoscere l’obiezione di coscienza.

Da ultimo, si chiede il dott. Rocchi, quale società e quale Stato stiamo costruendo se obblighiamo i Sindaci a compiere un atto vietato dalla loro coscienza?

«La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, è uno dei fondamenti di una “società democratica” ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si tratta, nella sua dimensione religiosa, di uno degli elementi più essenziali per l’identità dei credenti e per la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti. Si tratta del pluralismo, conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli e da cui dipende il tipo di società. (…) il giudice deve tener conto della necessità di garantire un vero pluralismo religioso, di vitale importanza per la sopravvivenza di una società democratica (…) il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura sono le caratteristiche di una “società democratica» (Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Caso Ercep contro Turchia, decisione del 22/11/2011). Uno Stato che nega l’obiezione di coscienza è sulla via di diventare uno Stato totalitario: questo avevano ben presente gli estensori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948). I fautori del positivismo giuridico (quelli che non riconoscono la supremazia della legge naturale sulla legge positiva) trasformano il principio di legalità nell’oppressione delle minoranze o dei dissidenti.

In Italia l’obiezione di coscienza è sempre stata giustamente tutelata, da decenni: 1972 (obiezione al servizio militare), 1978 (legge 194 sull’aborto), 1993 (obiezione di coscienza alla sperimentazione animale), 2004 (legge 40 sulla fecondazione artificiale). Solo da ultimo, con la diffusione della cultura della morte si mette in discussione il diritto ad obiettare all’aborto (e alle unioni civili). Ma non gli altri. Chissà perché.

A tutelare le minoranze religiose, si riconosce il sabato non lavorativo per i lavoratori di fede ebraica o avventista, i contratti collettivi di lavoro particolari previsti per i lavoratori musulmani, menù compatibili con la religione nelle mense scolastiche o aziendali. Non si vede perché nel caso delle unioni civili che è di portata antropologica più vasta, laica, non strettamente connessa alla professione religiosa, lo Stato debba rinnegare la sua dimensione democratica e pluralista.

Redazione


DONA IL TUO IL 5×1000 A PROVITA! Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico e nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale” indica il codice fiscale di ProVita94040860226. GRAZIE!

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.